Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 7169 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: il motivo che ometta il confronto puntuale con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto. È inoltre insindacabile in sede di legittimità la determinazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, nonché il giudizio di comparazione tra circostanze opposte, salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18 settembre 2023, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 20 ottobre 2020, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 61 n. 5 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: errata configurazione del fatto in delitto consumato anziché in tentativo; eccessiva entità del trattamento sanzionatorio; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio rileva che essa, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione della Corte territoriale — che aveva evidenziato le circostanze dell’autonomo impossessamento della refurtiva — reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello.
La Corte richiama il principio per cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta, con confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato. Il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità.
Parimenti inammissibile è la seconda doglianza. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo: una specifica motivazione sui criteri di determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o superiore alla media. È invece insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale.
Quanto alla terza censura, la Corte osserva che la Corte di appello ha rappresentato e giustificato le ragioni di esclusione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze opposte, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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