Sequestro dei telefoni e principio di proporzionalità (Cass. pen. Sez. 4 n. 14381 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il principio di proporzionalità impone che il decreto del pubblico ministero, nella fase genetica come in quella esecutiva, illustri le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro totalizzante ovvero indichi le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato e il perimetro temporale dei dati di interesse, nonché i tempi entro cui sarà effettuata la selezione con conseguente restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti. La violazione di tale canone attiene alla legittima adozione del vincolo reale e può essere dedotta già con il riesame. Il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusa l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari rigettava il riesame proposto dall’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida emessi dal pubblico ministero in un procedimento per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, per aver coltivato un quantitativo ingente di cannabis indica (4.598 piante). L’indagato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi: la ritenuta insussistenza del fumus del reato; la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura cautelare; la legittimità del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria; l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in ordine al codice di sblocco del telefono cellulare oggetto di sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile, poiché il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., restando esclusa l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. È denunciabile, in quanto qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., solo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Nella fattispecie, il Tribunale aveva compiutamente analizzato gli elementi indizianti, quali la disponibilità di un fondo vicino alla coltivazione, la compatibilità delle sembianze con quelle di uno dei responsabili e le risultanze dei tabulati telefonici.

La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, riguardante la violazione del principio di proporzionalità del sequestro dei telefoni cellulari. Ha affermato che la valutazione di proporzionalità, nella fase genetica come in quella esecutiva, richiede che il decreto del pubblico ministero illustri le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro totalizzante dei dati rinvenuti o, in alternativa, le informazioni specifiche oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale informatico archiviato, indicando anche il perimetro temporale dei dati di interesse e le operazioni materiali di esecuzione. La selezione dei dati assume rilevanza centrale, in quanto il sequestro dei dispositivi informatici è una misura invasiva della sfera personale, consentendo di ottenere una rappresentazione completa della vita privata del destinatario e di eventuali terzi.

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale è risultata carente e apparente, a fronte di un provvedimento genetico che prevedeva tra i dati da acquisire anche le «chat con i correi» e che risultava configurato in modo da non rispettare il canone della proporzionalità, sia per il mancato ricorso a parole chiave, sia per la mancata delimitazione dell’ambito temporale dei dati da apprendere. La Corte ha, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, limitatamente ai supporti informatici e telematici, con restituzione dei telefoni cellulari all’avente diritto. L’accoglimento del secondo motivo ha esonerato la Corte dal delibare le ulteriori censure relative al sequestro dei telefoni.

Quanto al terzo motivo, concernente la legittimità del sequestro dell’autovettura ad iniziativa della polizia giudiziaria, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, precisando che, una volta intervenuta la convalida del pubblico ministero, il giudice del riesame non deve verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 354 cod. proc. pen., ma solo controllare se il sequestro sia giustificato in relazione alle esigenze probatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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