Ricorso inammissibile senza confronto con la sentenza e richiesta di sostituzione pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 8249 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a enunciare critiche generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Qualora l’imputato non abbia sollecitato l’esercizio dei poteri di sostituzione delle pene detentive, non può dolersi, in sede di legittimità, della mancata indicazione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., soprattutto quando la motivazione della sentenza presupponga una valutazione implicita dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato per il delitto di detenzione di stupefacenti, impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne aveva confermato la condanna. Nell’atto di gravame venivano dedotti plurimi motivi, concernenti la determinazione della pena pecuniaria, l’esclusione della lieve entità del fatto, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudizio di pericolosità espresso attraverso la recidiva e l’omesso avviso circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rilevato come il ricorso non si confrontasse in alcun modo con il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, limitandosi a enunciare mere critiche. Con riferimento alla pena pecuniaria, il giudice di merito ne aveva correttamente indicato l’importo, ridotto di un terzo per effetto del rito abbreviato.

Quanto alla qualificazione del fatto come lieve entità, la sua esclusione era stata motivata dal rilevante quantitativo di sostanza, espressivo di contatti criminali qualificati, nonché dall’eccellente qualità dello stupefacente. A sostegno di tale valutazione era stato valorizzato anche il precedente riferito alla partecipazione ad associazioni per delinquere di stampo camorristico.

La circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 era stata esclusa in ragione della mancata resa di dichiarazioni attendibili circa la provenienza della sostanza rinvenuta in possesso dell’imputato, mentre la pregressa collaborazione risultava riferita a vicende diverse da quelle in esame.

La recidiva era stata ritenuta con specifici argomenti, valorizzando la precedente condanna per partecipazione ad associazione di stampo camorristico, le pregresse misure cautelari e l’inefficacia dissuasiva della sospensione condizionale della pena. Tali elementi comprovavano che il delitto oggetto del processo non fosse un episodio isolato, ma andasse inserito in una più ampia cornice criminale.

In ordine all’ultimo motivo, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’imputato che non abbia sollecitato l’esercizio dei poteri sostitutivi del giudice non può dolersi, in sede di legittimità, del mancato avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., atteso che l’ampia motivazione della sentenza presuppone un’implicita valutazione di insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023; Sez. 4, n. 565 del 18/11/2025).

Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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