Preclusione dell’affidamento in prova subordinata alla concreta sperimentazione della misura (Cass. pen. Sez. 1 n. 3747 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. opera in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Ove il condannato, pur avendo ottenuto la concessione dell’affidamento in prova, non abbia in concreto eseguito la misura perché la pena residua è stata estinta per effetto dell’indulto, la clausola ostativa non può trovare applicazione, dovendosi escludere una preclusione ancorata alla mera concessione del beneficio non sperimentato. La valutazione circa la concedibilità della misura resta affidata al giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato per l’espiazione di una pena di anni due, mesi undici e giorni ventisei di reclusione, inflitta per furto aggravato in concorso con la recidiva reiterata. Il giudice di merito ha ritenuto ostativa la previsione di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., in quanto il condannato aveva già fruito del beneficio in relazione a una precedente condanna.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’assistito, pur ammesso all’affidamento in prova, non aveva in concreto eseguito la misura, avendo fruito dell’indulto sulla pena residua nel 2006; ha altresì eccepito l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ove la preclusione fosse ancorata alla mera concessione non seguita da esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’interpretazione restrittiva già propugnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291 del 2010. Il giudice delle leggi, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale, ha escluso che la norma introduca una presunzione assoluta, giacché essa si presta a un’interpretazione che limita la preclusione al caso in cui il nuovo reato sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa.
La Corte ha evidenziato che la finalità rieducativa della pena e la funzione di prevenzione dei reati sarebbero compromesse se si continuasse a fare leva su una misura alternativa che, nel concreto, ha dimostrato la propria inefficacia. La preclusione, pertanto, presuppone che il beneficio sia stato effettivamente sperimentato e abbia sortito esito negativo, non essendo ragionevole precludere la misura a chi non l’ha mai eseguita.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che il divieto opera con riferimento alla medesima tipologia di misura già fruita e non in relazione ad altre forme di beneficio, richiedendo la combinazione tra recidiva reiterata e precedente sperimentazione dell’affidamento. Tale orientamento, ribadito da arresti successivi, è stato disatteso dal provvedimento impugnato, che ha ancorato la preclusione alla mera concessione dell’analoga misura, in concreto non sperimentata per la sopravvenuta estinzione della pena.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, nel quale dovrà tenersi conto del principio secondo cui la clausola ostativa richiede l’avvenuta sperimentazione in concreto del beneficio.
Nota della Redazione
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