Inammissibili i ricorsi che ripropongono censure già respinte in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 29548 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la sentenza di appello che confermi quella di primo grado costituisce una doppia conforme, sicché le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo. Il giudice dell’impugnazione di merito non è tenuto ad analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento. Sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza una critica puntuale al provvedimento. La richiesta di riqualificazione dei fatti nell’ipotesi lieve è incompatibile con il valore ponderale della sostanza stupefacente contestata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2026, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Latina, emessa a esito di giudizio abbreviato, con la quale due imputati erano stati dichiarati responsabili dei reati loro ascritti ex artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati, all’attendibilità della chiamata in correità, al travisamento del contenuto delle intercettazioni, alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi lieve e all’applicazione della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della sentenza impugnata come doppia conforme, poiché i giudici di appello, esaminando le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, hanno concordato nell’analisi degli elementi di prova. Ne deriva la possibilità di leggere le due sentenze congiuntamente, come un unico complessivo corpo argomentativo.
Su questa base, il Collegio ricorda che il giudice dell’impugnazione di merito non deve compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Le deduzioni difensive non espressamente confutate si considerano implicitamente disattese quando siano logicamente incompatibili con la decisione. Il vizio di motivazione, per essere rilevante in sede di legittimità, deve essere percepibile ictu oculi.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, contestando in termini assertivi la correttezza della sentenza impugnata senza una critica puntuale. Applicando tali regulae iuris, rileva che le doglianze appaiono reiterative di quelle già avanzate e propongono una lettura alternativa delle evidenze probatorie non consentita in sede di legittimità, risultando in parte aspecifiche e in parte versate in fatto.
Quanto all’attendibilità del chiamante in correità, il provvedimento impugnato ne ha correttamente evidenziato la credibilità, trattandosi di dichiarazioni dettagliate, coerenti e autoaccusatorie, riscontrate dalle chat di messaggistica rinvenute nei telefoni degli imputati. Il peso della cocaina, pari a circa un chilogrammo, rende la richiesta di riqualificazione nell’ipotesi lieve incompatibile con il valore ponderale della droga. La disponibilità continuativa di rilevanti quantitativi di stupefacente esclude, infine, la riqualificazione della fattispecie di cui al capo 3), che va inserita nell’ambito della complessiva attività di spaccio.
Nota della Redazione
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