Concordato in appello: il rigetto è ricorribile per cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 13157 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta la proposta di concordato sui motivi e sulla pena, formulata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso per cassazione. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non osta alla proponibilità del ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito senza accogliere il concordato: sia in caso di rigetto che di accoglimento, il concordato determina l’adozione di un’ordinaria sentenza di secondo grado, in quanto tale ricorribile secondo la disciplina ordinaria. L’assenza di una disciplina derogatoria non preclude il ricorso, ma rende applicabili i principi generali. Il rigetto, producendo effetti pregiudizievoli sull’interesse dell’imputato ad accedere al trattamento sanzionatorio premiale, deve essere assoggettato a controllo di legittimità, pena fondati dubbi di legittimità costituzionale.
Il Fatto
La Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con riconoscimento della contestata recidiva. Nel corso del giudizio di appello la difesa aveva formulato proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non accolta dalla Corte nonostante il parere favorevole del Procuratore generale.
Il ricorrente ha dedotto l’integrale difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della proposta, sostenendo che il rigetto fosse assimilabile a un’ordinaria sentenza di secondo grado e, pertanto, impugnabile in sede di legittimità. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso, riconoscendo che la questione registra consistenti oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. Il Collegio sceglie di aderire all’orientamento secondo cui il rigetto della proposta di concordato è sindacabile in cassazione insieme alla conseguente pronuncia di merito.
Il passaggio argomentativo centrale muove dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che non impedisce il ricorso avverso la sentenza di appello che decida nel merito senza accogliere il concordato sui motivi e sulla pena. Il concordato, in caso di rigetto come di accoglimento, sfocia in un’ordinaria sentenza di secondo grado, impugnabile secondo la disciplina ordinaria: l’assenza di una disciplina derogatoria non preclude il ricorso, ma rende applicabili i principi generali.
La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 23614 del 18/05/2022, dalla quale desume l’argomento letterale e sistematico, e ne riporta il passaggio in cui si sottolinea che ove si ammettesse l’insindacabilità del rigetto si impedirebbe all’imputato di ottenere il controllo su una decisione fortemente pregiudizievole, posto che il concordato ha un innegabile effetto premiale. Viene richiamato il rischio di un grave vulnus al diritto di difesa e di profili di illegittimità costituzionale. In senso conforme sono citate Sez. III n. 28018 del 14/02/2023, Sez. III n. 16692 del 16/01/2024 e Sez. V n. 33454 del 25/06/2024.
Superato il vaglio di ammissibilità, la Corte esamina il merito del motivo unitario e ne rileva l’aspecificità. Il ricorrente non si è confrontato con le concrete ragioni poste a base del giudizio di incongruità della pena concordata: la non trascurabile offensività del fatto, il riconoscimento della recidiva e la mancanza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche. Il motivo omette di criticare le argomentazioni che, in diretta conseguenza del rigetto, hanno condotto alla conferma della sentenza impugnata.
Segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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