La valutazione sulla salute del detenuto esige accertamenti concreti (Cass. pen. Sez. 1 n. 4525 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, ovvero che non possano assicurarsi adeguate cure in ambito carcerario, ovvero ancora che si determinino sofferenze aggiuntive ed eccessive in spregio al diritto alla salute e al senso di umanità. Il giudice di sorveglianza, a fronte di una documentazione clinica che attesti l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ove ritenga di non accogliere l’istanza, deve fondare il proprio convincimento su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito. La valutazione deve essere effettuata in modo comparativo, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, e comporta un giudizio non solo di astratta idoneità dei presidi sanitari penitenziari, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile al detenuto.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di un detenuto volta a ottenere il differimento della pena per gravi motivi di salute nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354/1975. L’istanza era fondata su gravi patologie cardiovascolari, tra cui una malattia coronarica trivasale responsabile di un episodio ischemico acuto complicato da shock cardiogeno, trattato d’urgenza con angioplastica e stent.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’erronea esclusione della grave incompatibilità tra lo stato di salute e il regime detentivo, il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze sanitarie e l’omessa assunzione di perizia medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, rammentando che gli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare per grave infermità fisica si fondano sui principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di umanità e rieducazione della pena (art. 27 Cost.) e di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.). Il giudice deve quindi operare un bilanciamento tra le esigenze di certezza della pena e di difesa sociale e la salvaguardia del diritto alla salute, dando conto con motivazione compiuta del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto.
La Suprema Corte ha evidenziato che il Tribunale di sorveglianza aveva dato atto che il rigetto si fondava su una lettera di dimissione ospedaliera del 5 maggio 2025, cioè su una valutazione clinica provvisoria limitata all’avvenuta stabilizzazione del paziente dopo un evento coronarico acuto di estrema gravità. Parallelamente, il Tribunale aveva riconosciuto che la relazione sanitaria successiva, del 27 giugno 2025, segnalava condizioni di salute mediocri, suscettibili di peggioramento improvviso e imprevedibile e incompatibili con il regime carcerario.
Ciononostante, il Tribunale — pur ritenendo carente la relazione più recente e non aggiornata la lettera di dimissione — non aveva disposto alcun accertamento peritale. La Corte ha qualificato tale scelta come illogica e contraddittoria, poiché il giudice, in presenza di dati clinici attestanti l’incompatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, deve fondarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti necessari ovvero nominando un perito. Ha richiamato, sul punto, il principio per cui la valutazione deve essere comparativa e riguardare anche la concreta adeguatezza del trattamento terapeutico assicurabile al detenuto all’interno del circuito penitenziario.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, imponendo l’oscuramento dei dati identificativi del condannato.
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Nota della Redazione
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