Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 13213 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, essendo il loro apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato della Corte di Cassazione sui vizi della motivazione. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito. Analogo esito segue alla censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di secondo grado sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 aprile 2024, aveva confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 1, 5, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi: il vizio di motivazione per erronea configurazione della responsabilità penale e l’inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

La Corte ricorda come la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non possa integrare il vizio di legittimità, richiamando Sez. U n. 6402 del 30/04/1997. Sul punto osserva che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto (Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006).

Ne deriva che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come ribadito da Sez. 6 n. 22445 del 08/05/2009. Nel caso concreto, l’imputato invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale del giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di appello.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo. La motivazione resa dalla Corte di appello giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprimendo una valutazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6 n. 42688 del 24/09/2008).

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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