Terzo sequestrato e legittimazione alla censura della ragionevolezza temporale (Cass. pen. Sez. 2 n. 13385 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo, in presenza di un sequestro avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati, può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità e proprietà dei beni sottoposti a vincolo, non essendo invece legittimato a censurare il requisito della ragionevolezza temporale tra l’acquisto del bene e la commissione del reato che giustifica l’ablazione. La reiterazione di una richiesta di sequestro non è preclusa dal giudicato cautelare qualora sia fondata su allegazioni e deduzioni diverse rispetto a quelle poste a base della precedente istanza rigettata, ovvero quando sopravvengano elementi nuovi idonei a determinare un apprezzabile mutamento del quadro fattuale o probatorio. Avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non essendo consentita la rivalutazione del merito.

Il Fatto

A seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., il pubblico ministero aveva avanzato richiesta di sequestro di relazioni bancarie intestate a terzi, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Una prima richiesta era stata rigettata dalla Corte di Appello, ma un successivo provvedimento della medesima Corte territoriale aveva disposto il sequestro, nell’ambito del procedimento esecutivo.

I terzi intestatari dei rapporti avevano proposto opposizione, rigettata dalla Corte di Appello con l’ordinanza del 18 settembre 2025, avverso la quale i medesimi soggetti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, affrontando preliminarmente la questione della natura del sindacato di legittimità. Ha ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, sicché il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante, ancorato ad affermazioni non pertinenti al caso concreto o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto le doglianze difensive strumentali a una non consentita rivalutazione del merito, in quanto riferibili a una motivazione non apparente ma soltanto ritenuta illogica dai ricorrenti. Ha quindi affermato il principio per cui il terzo, in presenza di un sequestro di beni ritenuti fittiziamente intestati, può far valere esclusivamente l’effettiva titolarità e proprietà dei beni, non essendo legittimato a censurare il requisito della ragionevolezza temporale, in continuità con i precedenti richiamati.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha escluso l’operatività del giudicato cautelare, affermando che la reiterazione della richiesta di sequestro non è preclusa quando essa si fondi su allegazioni e deduzioni diverse rispetto a quelle della precedente istanza rigettata. La preclusione opera solo con riferimento alle questioni già esaminate e decise, non estendendosi a quelle astrattamente deducibili ma non prospettate in concreto. Il giudicato cautelare ha efficacia allo stato degli atti ed è superabile in presenza di elementi sopravvenuti idonei a incidere sul precedente assetto valutativo.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la sussistenza di elementi sopravvenuti, mentre le censure dei ricorrenti circa l’inidoneità di tali elementi a integrare una novità probatoria si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non deducibile in sede di legittimità.

All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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