Patteggiamento, ricorso per errore manifesto di qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. II n. 294 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., è ammissibile nei soli casi di errore manifesto. Tale errore è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Il controllo di legittimità non può quindi convertirsi in una rivalutazione nel merito della proposta qualificazione, oggetto dell’accordo tra le parti e positivamente delibata dal giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha applicato all’imputato la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui agli artt. 56 e 624-bis cod. pen. (capo A) e 648 cod. pen. (capo B).
Avverso tale sentenza il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo B) nella contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte sul tema della deducibilità, in sede di legittimità, dell’erronea qualificazione giuridica nell’ambito del rito patteggiato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto dell’accordo tra le parti, ritenendo corretta la proposta qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B) in termini di ricettazione.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità, che intende ribadire: in tema di patteggiamento, anche successivamente all’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto. Vengono citate a conforto Sez. 1 n. 15553 del 2018, Sez. 3 n. 23150 del 2019, Sez. 6 n. 25167 del 2020, Sez. 2 n. 14377 del 2021 e Sez. 4 n. 13749 del 2022.
Nel caso concreto, la deducibilità dell’invocato errore è esclusa, non risultando prima facie erronea la qualificazione del fatto in termini di ricettazione anziché nella diversa fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, così come proposta dalle parti e delibata dal giudice a quo.
Nel capo di imputazione si contesta infatti il possesso, e dunque la ricezione a monte, di numerosi beni dei quali non veniva giustificata la provenienza. Tra essi, in particolare, un portafoglio contenente una tessera sanitaria intestata a un terzo che ne aveva denunciato lo smarrimento: documento non acquistabile attraverso ordinari e leciti canali di commercio. Da qui la non manifesta eccentricità della qualificazione contestata.
L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di rito, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.