Il dispositivo non preclude le attenuanti generiche e la rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. 5 n. 1587 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice d’appello impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendo la pena restare cristallizzata nella misura fissata dal primo giudice. La mancata espressa indicazione della nuova pena in motivazione o in dispositivo non determina l’inefficacia della statuizione quando la riduzione sia univocamente desumibile dal tenore delle altre determinazioni assunte, come la concessione della sospensione condizionale, che presuppone una pena di entità ridotta. In tale evenienza, la Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., può annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena.
Il Fatto
Il tribunale di primo grado condannava l’imputato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie di pari durata, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte d’appello, pronunciandosi sul gravame, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il dispositivo si limitava a confermare “per il resto” la decisione di primo grado, senza operare alcuna esplicita riduzione della pena base.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamentava il vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale rideterminato il trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha ritenuto il motivo di ricorso fondato, rilevando come, sebbene la sentenza impugnata non recasse alcuna espressa diminuzione della pena ex art. 62-bis cod. pen., tale riduzione dovesse comunque desumersi in via logica dalle ulteriori statuizioni del provvedimento.
Il Collegio ha osservato come la concessione della sospensione condizionale della pena presupponga necessariamente una pena detentiva di durata non superiore a due anni. La Corte d’appello, avendo concesso tale beneficio, aveva quindi implicitamente ridotto la pena da tre a due anni di reclusione, applicando la diminuente nella misura massima di un terzo. La mancata esplicitazione di tale rideterminazione costituiva pertanto una mera omissione formale, priva di effetti sulla sostanza della decisione.
Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di cassazione ha fatto applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che consente l’annullamento senza rinvio quando il giudice di legittimità ritenga di poter decidere la causa non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale.
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Nota della Redazione
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