Recidiva: necessaria verifica del rapporto qualificato col fatto-reato (Cass. pen. Sez. II n. 22820 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva non è uno status soggettivo desumibile dal certificato penale o dal contenuto delle precedenti condanne, ma una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento concreto della relazione qualificata tra i precedenti e il fatto-reato, sotto il profilo della colpevolezza e della pericolosità sociale. Il giudice che ometta tale verifica incorre in vizio di motivazione e la sentenza va annullata con rinvio. La fattispecie del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 costituisce reato autonomo e non circostanza attenuante a effetto speciale, con la conseguenza che non è configurabile la violazione dell’art. 63 cod. pen. nel computo degli aumenti per continuazione.
Il Fatto
Con sentenza del 4 novembre 2025 la Corte d’appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Sesta sezione di questa Corte, aveva riqualificato il delitto contestato nella cornice del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e rideterminato la pena in due anni di reclusione ed euro 5.522, previo riconoscimento della continuazione esterna con altro delitto già giudicato con sentenza irrevocabile della stessa Corte territoriale.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione all’art. 99 cod. pen., per avere la Corte territoriale applicato la recidiva senza motivarne la sussistenza; con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 63 cod. pen., per avere cumulato aumenti di pena ritenuti illogici dopo la riqualificazione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il contenuto della sentenza rescindente, che aveva demandato al giudice del rinvio una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla ritenuta recidiva, oltre al compito di verificare se, alla luce della riqualificazione operata, permanesse una relazione qualificata tra i delitti e i precedenti. Su questo punto la sentenza impugnata non si era espressa, essendosi limitata a giustificare lo scostamento della pena-base dal minimo edittale in ragione della pluralità di cessioni di stupefacente e dei precedenti penali.
Il Collegio ribadisce il principio per cui il giudizio sulla recidiva non può fondarsi su un astratto canone di pericolosità sociale, né considerare la recidiva come mero status soggettivo ricavabile dal certificato penale o dalle condanne pregresse, richiamando sul punto Sez. V n. 46804 del 04.10.2021. Occorre invece valutare il concreto rapporto tra il fatto-reato per cui si procede e le precedenti condotte criminose.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 20798 del 24.02.2011, secondo cui la recidiva è circostanza pertinente al reato e richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto, sintomatica in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, tanto sul piano della colpevolezza quanto su quello della pericolosità sociale. Nel caso esaminato tale verifica è mancata, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché sia resa adeguata motivazione sulla recidiva, rimeditazione tanto più necessaria in ragione della intervenuta riqualificazione del reato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne afferma la manifesta infondatezza. La fattispecie del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 è reato autonomo e non circostanza attenuante a effetto speciale, richiamando Sez. VI n. 20326 del 10.06.2020; non ha pertanto fondamento l’asserita violazione dell’art. 63 cod. pen. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al primo motivo e dichiarato inammissibile nel resto, con annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 99 c.p. – Recidiva