Motivi aggiunti in appello non ampliano il devolutum (Cass. pen. Sez. 2 n. 11140 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione, la facoltà di presentare motivi nuovi ai sensi degli artt. 585 e 586 cod. proc. pen. incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, restando ammissibili solo se ricollegabili ai capi e ai punti già devoluti. I motivi aggiunti non possono, pertanto, ampliare l’ambito del devolutum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate nei termini per impugnare. Ne consegue la inammissibilità in cassazione, a norma dell’art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., dei motivi che deducono questioni, come la configurabilità della recidiva o il diniego delle attenuanti generiche, non previamente devolute al giudice di appello con i motivi principali.
Il Fatto
Con sentenza del 22/04/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’impugnazione proposta nell’interesse di due imputati, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Sciacca. Per uno degli imputati il giudice di secondo grado aveva riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., rideterminando la pena, mentre nei confronti dell’altro aveva confermato la sentenza di primo grado nel resto.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, proponevano distinti ricorsi per cassazione. Con i motivi di ricorso si lamentava, in particolare, la mancata applicazione della disciplina in materia di recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, deducendo la natura apparente della motivazione sul punto. Si censurava inoltre la valutazione delle prove, ritenuta selettiva e fondata su presunzioni, e la sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, sostenuti da motivi aspecifici e in parte non consentiti perché non previamente devoluti alla cognizione del giudice di appello.
Quanto al primo imputato, la Corte ha rilevato come le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva risultassero formulate solo nei motivi aggiunti all’appello, mentre i motivi principali riguardavano esclusivamente l’affermazione di penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Richiamando un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che i motivi nuovi devono rappresentare uno sviluppo dei motivi principali, senza poter allargare il perimetro del devolutum. Ne deriva che i motivi inerenti alla recidiva o alle attenuanti generiche, concernendo punti autonomi della decisione, non possono essere fatti valere con i motivi aggiunti laddove l’appello originario abbia riguardato altri aspetti.
La Corte ha poi esaminato il residuo profilo relativo al trattamento sanzionatorio, unico scrutinabile, ritenendolo aspecifico e meramente reiterativo. La motivazione impugnata non risultava apparente, ma puntuale e logica, essendo ancorata alla pluralità dei precedenti penali e alla gravità del danno e del profitto. Anche la censura relativa alla valutazione della prova, riferita alle dichiarazioni della coimputata, è stata dichiarata aspecifica, non confrontandosi con la motivazione che fondava l’attribuzione della condotta su elementi probatori autonomi.
Con riguardo al secondo ricorrente, la Corte ha rilevato la genericità del motivo sulla recidiva, meramente reiterativo della doglianza già formulata in appello in modo aspecifico, a fronte di una motivazione del primo giudice puntuale. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la mancata concessione è insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia esente da manifesta illogicità, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, restando disattesi tutti gli altri. Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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