Illegibilità del provvedimento cautelare manoscritto e sindacato della Cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 18183 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il provvedimento redatto a mano con grafia di difficile lettura non è affetto da nullità quando il testo non sia assolutamente inintellegibile e consenta alla parte di comprenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione. In caso di illeggibilità, anche parziale, dell’ordinanza cautelare, la nullità non sussiste se la parte abbia tempestivamente proposto impugnazione e articolato specifiche censure, dimostrando di averne compreso il contenuto, e il giudice dell’impugnazione abbia potuto esercitare il relativo sindacato. La verifica dell’intellegibilità del testo è rimessa al giudice, che la compie in concreto. La non intellegibilità del provvedimento, ove verificata, integra un’ipotesi di motivazione assente, integrabile dal giudice dell’impugnazione.

Il Fatto

L’indagato aveva proposto istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; l’istanza era stata rigettata e il Tribunale per il riesame di Catania aveva respinto l’appello, confermando la misura. Avverso l’ordinanza del Tribunale, il difensore dell’indagato, detenuto per reati di associazione a delinquere finalizzata a rapine aggravate, lesioni e detenzione illecita di armi, aveva proposto ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduceva, tra l’altro, la mancata valorizzazione delle dichiarazioni collaborative del ricorrente, nonché la mancata considerazione di elementi quali la rottura del vincolo fiduciario con l’ambiente criminale, l’assenza di precedenti penali e il ruolo gregario. Con il terzo motivo si eccepiva la nullità del provvedimento di rigetto dell’istanza, che sarebbe stato redatto in forma manoscritta e sarebbe stato privo dei requisiti minimi di intelligibilità, tanto da non rendere comprensibile il percorso logico del giudice; tale vizio, ad avviso del ricorrente, non poteva essere sanato dal Tribunale del riesame.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i primi due motivi di ricorso inammissibili, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del merito degli elementi di prova, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha riaffermato che il giudice di legittimità non può effettuare alcuna valutazione sulla capacità dimostrativa delle prove e degli indizi, essendo il suo compito limitato al controllo della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova. La motivazione del Tribunale, che aveva ritenuto le dichiarazioni confessorie funzionali ad attenuare la responsabilità e a sminuire il pericolo cautelare, non è stata ritenuta censurabile.

In ordine al terzo motivo, relativo alla dedotta illeggibilità del provvedimento manoscritto, la Corte ha enunciato i principi che regolano la materia. Ha precisato che l’intellegibilità del testo va valutata in concreto dal giudice e che non è rilevabile alcuna nullità del provvedimento redatto a mano con grafia di difficile lettura, quando il testo non sia assolutamente non intellegibile, ma consenta alla parte di comprenderne il contenuto e al giudice ad quem di esercitare il sindacato (richiamando Sez. 5, n. 841 del 2017 e Sez. 4, n. 19825 del 2005).

La Corte ha richiamato, inoltre, il principio secondo cui, in caso di illeggibilità anche parziale dell’ordinanza cautelare, non sussiste nullità se la parte ha impugnato tempestivamente e ha articolato censure specifiche, dimostrando di aver compreso il contenuto del provvedimento (richiamando Sez. 3, n. 35715 del 2020). Ha infine ricordato che la non intellegibilità, ove verificata, integra un’ipotesi di motivazione assente, che il giudice dell’impugnazione può integrare.

Nel caso di specie, il Tribunale non aveva fornito espressa motivazione sulla doglianza relativa alla illeggibilità, ma la Corte ha ritenuto che tale omissione implicasse comunque la valutazione di comprensibilità del provvedimento, confermata dal tempestivo esercizio del diritto di impugnazione e dalla critica mirata ai contenuti del provvedimento manoscritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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