Inammissibile ricorso resistenza pubblico ufficiale motivazione indiziaria provocazione esclusa (Cass. pen. Sez. VI n. 4605 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il ricorso per cassazione che contrapponga una lettura alternativa delle risultanze istruttorie alla valutazione indiziaria compiuta dal giudice di merito è inammissibile per genericità, quando tale valutazione sia fondata sulla chiarezza delle immagini di videosorveglianza e non incorra in vizi logici o giuridici. La provocazione quale causa di attenuazione non può essere riconosciuta quando la condotta aggressiva risulti documentata dalle videoriprese e la qualificazione del pubblico ufficiale sia correlata alla contestazione dell’illecito stradale. L’accertamento della gravità indiziaria in sede cautelare è riservato al giudice di merito e non è sindacabile con doglianze generiche.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 settembre 2024, ha confermato l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 16 settembre 2024, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente in relazione ai reati di cui all’art. 337 cod. pen. e agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla gravità indiziaria. La difesa ha sostenuto che non era stata considerata la precedenza dovuta a chi si trovi su un mezzo esposto alle intemperie, che il pubblico ufficiale non si sarebbe qualificato prima della reazione, che lo stesso avrebbe impugnato l’arma dopo essere stato colpito e che i testi non erano stati escussi per accertare l’eventuale provocazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze difensive sono genericamente versate in fatto rispetto alla puntuale valutazione espressa dal Tribunale in sede cautelare. La Corte ha osservato che il giudice di merito ha fondato la propria ricostruzione sulla assoluta chiarezza delle immagini di videosorveglianza, che hanno documentato l’intera vicenda.
Le videoriprese hanno consentito di accertare la violenta aggressione posta in essere dal ricorrente, dopo essere sceso dal motoveicolo, ai danni del pubblico ufficiale che gli aveva contestato la condotta poco rispettosa del codice della strada. Anche tale condotta di guida risulta documentata dalle stesse immagini. Su questa base il Tribunale ha escluso la ricorrenza della dedotta provocazione.
Rispetto a tale ricostruzione indiziaria, che non incorre in vizi logici né giuridici, la Corte ha rilevato che il ricorrente adduce in modo del tutto generico sia una pretesa giustificazione della condotta di guida, sia la mancata manifestazione della qualità di pubblico ufficiale da parte dell’aggrredito. Quest’ultima evenienza è invece correlata proprio alla contestazione dell’illecito stradale. Del pari irriscontrata è la dedotta provocazione.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 585 c.p. – Circostanze aggravanti