Ripristino misura prevenzione sospesa e rivalutazione pericolosità dopo Corte cost. 162/2024 (Cass. pen. Sez. I n. 33403 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni”, il ripristino della misura di prevenzione sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone che il giudice rivaluti l’attualità e la persistenza della pericolosità sociale, indipendentemente dalla durata della detenzione stessa. Ove tale rivalutazione manchi, la misura deve considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni con essa imposte non producono effetti, con la conseguenza che la loro violazione non integra il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non dedotta con i motivi di ricorso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per aver il ricorrente violato le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto. La difesa aveva dedotto, con il primo motivo, che tra la deliberazione della misura e la sua applicazione era trascorso un lasso di tempo rilevante, tale da imporre al giudice della prevenzione una nuova valutazione di pericolosità, e, con il secondo motivo, l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorrente censurava la decisione territoriale per non aver considerato che l’efficacia esecutiva del decreto doveva ritenersi sospesa ex lege, non avendo il giudice della prevenzione adottato alcuna decisione di conferma fondata sull’attualità della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui subordinava il ripristino della misura, dopo la detenzione, al protrarsi di essa per almeno due anni. Da ciò deriva che la rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto si impone indipendentemente dalla durata della detenzione.
La Corte afferma che, fino a quando il giudice non proceda a tale rivalutazione, la misura di prevenzione deve considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni con essa imposte non possono avere effetto nei confronti dell’interessato, con conseguente preclusione della configurabilità del reato. Il Collegio richiama espressamente il precedente Sez. I n. 14346 del 8 gennaio 2025, che ha enunciato il medesimo principio.
La Corte sottolinea, inoltre, che la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione — quale la valutazione aggiornata della pericolosità sociale — è rilevabile d’ufficio, anche a prescindere dalla deduzione difensiva, perché da essa deriva l’impossibilità di configurare il fatto come penalmente rilevante. Il motivo relativo alla prescrizione resta pertanto assorbito.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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