Proventi illeciti non giustificano il reddito accertato sinteticamente (Cass. civ. Sez. V n. 4965 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 non impedisce al contribuente di dimostrare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti, da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Tuttavia, i proventi di derivazione illecita, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, legge n. 537 del 1993, lungi dal costituire redditi esenti, sono redditi che vanno dichiarati e sui quali vanno pagate le imposte. Ne consegue che la percezione di somme provenienti da appropriazione indebita non integra prova idonea a giustificare il maggior reddito accertato e non può fondare la difesa del contribuente.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito per l’anno di imposta 2009, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria regionale delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.

Il Giudice di appello riteneva che l’Amministrazione avesse erroneamente omesso di considerare le somme conseguite dal contribuente a titolo di provento del delitto di appropriazione indebita, le quali, a suo avviso, concorrevano a formare il reddito imponibile. Il contribuente avrebbe fornito ampia dimostrazione della realizzazione della condotta illecita e, dunque, di una capacità di spesa compatibile con il reddito dichiarato. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare due eccezioni di improcedibilità del ricorso, sollevate dal controricorrente. La prima riguarda la violazione dell’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., per essere stata depositata la copia della sentenza impugnata priva delle attestazioni di conformità all’originale. L’eccezione è manifestamente infondata, poiché la copia versata in atti reca in calce l’attestazione di conformità, mentre la circostanza prospettata in controricorso è rimasta mera asserzione ipotetica priva di riscontro.

La seconda eccezione concerne la notifica del ricorso in semplice copia analogica priva dell’attestazione di conformità. Anche tale eccezione è manifestamente infondata, in quanto il ricorso risulta corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente dall’Avvocato dello Stato.

Nel merito, con l’unico motivo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La censura è ammissibile e fondata.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di imposte sui redditi, l’accertamento con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142 del 2016; Cass. n. 10037 del 2018).

Su questa base, i proventi illeciti, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, legge n. 537 del 1993, lungi dal costituire redditi esenti, costituiscono redditi che vanno dichiarati e sui quali vanno pagate le imposte. Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata, che aveva riconosciuto nell’appropriazione indebita di somme considerevoli prova idonea ai sensi dell’art. 38 citato. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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