Cassa integrazione in deroga: illegittima la sospensione senza criteri di rotazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4540 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere. L’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. I requisiti generali di procedura circa i criteri di scelta e le modalità di rotazione valgono anche per la CIG in deroga, la cui peculiare disciplina non vi deroga. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, deducendo violazione di norme di legge, si risolva in una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Il Fatto

Un dipendente, collocato in CIG in deroga dopo il sisma che aveva colpito L’Aquila, era rimasto sospeso per cinque anni continuativi, tra il 2009 e il 2014. Il lavoratore agiva per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla mancata applicazione dell’obbligo di rotazione tra i dipendenti sospesi.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma, condannava la società al pagamento della differenza tra quanto percepito e la retribuzione annuale piena. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i tre motivi congiuntamente quanto all’esito, dichiarandoli tutti inammissibili. Il primo censurava il rigetto dell’appello incidentale relativo al rifiuto opposto dal dipendente di rientrare in servizio nel 2011, circostanza desunta da un’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ.

La Corte rileva che la questione è stata affrontata dalla sentenza gravata e ritenuta non irrilevante, ma inidonea a far venir meno l’illegittimità del provvedimento di messa in CIG. Ciò che rileva è la violazione dell’art. 1, comma 7, legge n. 223/1991, per aver la società omesso di individuare fin dall’apertura della procedura i criteri di rotazione, indicati genericamente, e in carenza di prova di consultazioni periodiche con le organizzazioni sindacali. L’argomentazione difensiva è dunque priva di decisività.

Non si configura la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., che è deducibile per cassazione soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando, come nel caso, oggetto di censura sia la valutazione delle prove (richiamate Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018, n. 18092/2020).

Il secondo motivo, sul preteso intento discriminatorio, è inammissibile perché non collegato alla ratio decidendi: la Corte territoriale ha ravvisato quale ragione assorbente la nullità del verbale di accordo sindacale e della sua attuazione. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223/1991, è inammissibile perché diretto a una diversa valutazione dell’accordo sindacale, ritenuto dal giudice d’appello generico quanto ai criteri di scelta.

La Corte ribadisce i principi fissati dalle Sezioni Unite n. 303/2000 (conf. Cass. n. 1550/2006, n. 26587/2011), secondo cui il requisito procedurale dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione vale anche per la CIG in deroga. La censura, mediante deduzione di violazione di legge, propone in realtà una rivalutazione dei fatti, trasformando il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017, n. 18721/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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