Inammissibile il ricorso che non allega le prove asseritamente travisate (Cass. pen. Sez. IV n. 34704 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il travisamento della prova dichiarativa è deducibile con ricorso per cassazione, nel caso di “doppia conforme”, solo se il vizio risulta di macroscopica evidenza e la fonte di prova travisata è decisiva. Il ricorrente che lo deduca ha l’onere di riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni, non potendosi limitare a estrapolarne alcuni brani o a sintetizzarle, perché in tal modo impedisce al giudice di legittimità di apprezzarne il significato probatorio. La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è denunciabile come error in procedendo, potendo essere fatta valere solo nei limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi di valutazione. La recidiva richiede un accertamento concreto della relazione qualificata tra lo status e il fatto.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 28 gennaio 2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Avezzano per il reato di furto aggravato, commesso con l’introduzione in un ufficio ospedaliero e la sottrazione di denaro da un portafogli. Previa contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, il ricorrente era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 320 di multa.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità assoluta per l’omessa citazione in appello, il travisamento delle prove dichiarative e la violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria, il diniego delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione sul riconoscimento della recidiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. In tema di error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e può accedere direttamente agli atti, secondo il pacifico orientamento risalente a Sez. U n. 42792 del 2001. Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente non aveva eletto, nel giudizio di appello, un domicilio diverso da quello presso il difensore, dove la notifica fu eseguita; il difensore partecipò al giudizio e propose il ricorso. L’ordine di esecuzione invocato è riferito ad altro procedimento.

Il secondo motivo è inammissibile, in parte aspecifico e in parte non consentito. La responsabilità non è stata desunta dal solo fatto di aver visto il ricorrente uscire dalla stanza, ma anche dalla condotta successiva. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Quanto al travisamento per asserita invenzione della prova orale, il vizio può essere dedotto, nel caso di “doppia conforme”, solo se il dato probatorio risulta di macroscopica evidenza e la fonte è decisiva; il ricorrente nulla allega sugli oneri su di lui incombenti e non indica le prove travisate.

La Corte richiama il principio secondo cui, per soddisfare la specifica indicazione degli “altri atti del processo”, è sufficiente l’integrale riproduzione dell’atto nel ricorso, l’allegazione in copia o l’individuazione precisa nel fascicolo, purché non si costringa la Corte a una lettura totale degli atti. Qualora la prova abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l’onere di riportarne integralmente il contenuto, non potendosi limitare a stralci o sintesi.

Quanto all’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U n. 29541 del 2020): è inammissibile il motivo che deduca la sua violazione per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova, non potendosi superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Nella specie il ricorrente non isola alcuna delle tre forme del vizio di motivazione.

Il terzo motivo è in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con l’assenza di elementi positivi, che il ricorrente neppure indica, e con i plurimi precedenti penali, anche specifici, in linea con la riforma dell’art. 62-bis. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale non si è limitata a un generico riferimento ai precedenti, ma ha formulato un giudizio di maggiore pericolosità e di accresciuta propensione a delinquere, ravvisando una “relazione qualificata” tra i fatti: argomentazioni non censurate dal ricorrente.

Da ultimo, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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