Restituzione nel termine e onere di allegazione sulla lingua straniera (Cass. pen. Sez. IV n. 34705 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’istanza fondata sull’art. 175 cod. proc. pen. deve essere proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e deve essere sostenuta da prove o almeno da allegazioni utili a ritenere sussistenti i presupposti della restitutio in integrum. La mera cittadinanza straniera o l’asserzione di essersi trovati all’estero per la durata del processo non integrano l’onere di allegazione necessario a fondare l’obbligo di traduzione dell’atto notificato. La mancata traduzione dell’ordine di esecuzione può al più comportare la nullità di quest’ultimo, non della sentenza di appello, e presuppone comunque una richiesta non formulata.

Il Fatto

Il difensore di un condannato propone istanza di restituzione nel termine per impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 4 dicembre 2017, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 29 aprile 2015 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La sentenza era divenuta esecutiva il 27 marzo 2023.

A sostegno dell’istanza si deduce che l’ordine di esecuzione era stato notificato il 14 agosto 2024, primo atto con cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza del processo, e che tale atto non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile. Si aggiunge che l’istante non aveva avuto conoscenza del giudizio di secondo grado perché si trovava all’estero e che, pur essendogli stato assegnato un difensore d’ufficio, non aveva avuto contatti con lo stesso. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’istanza e, in via preliminare, ne corregge la qualificazione: diversamente dalle conclusioni del Procuratore generale, l’atto non è un ricorso ma un’istanza volta ad accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 175 cod. proc. pen.

Nel merito, l’istanza è fondata sull’asserzione indimostrata della mancata conoscenza della lingua italiana. La Corte rileva che non è stato osservato alcun minimo onere di allegazione: non basta la mera cittadinanza straniera né l’affermazione di essersi trovati all’estero per la durata del processo. L’istante si limita ad affermare di non aver avuto contezza del secondo grado di giudizio.

Il Collegio sottolinea poi che l’istante non è stato processato in assenza ma risulta soltanto non comparso, senza aver mai richiesto un interprete. Ne deriva che, tutt’al più, la mancata traduzione avrebbe potuto comportare la nullità dell’ordine di esecuzione — nullità comunque non richiesta — e non già della sentenza di appello.

La Corte ribadisce, infine, che l’istanza mira a far decorrere nuovamente i termini per il ricorso in cassazione, ma non allega alcunché a sostegno del caso fortuito, della forza maggiore o dell’effettiva mancata conoscenza della lingua, impedendo ogni valutazione sul periodo di tempo trascorso in Italia dall’istante. L’istanza è pertanto rigettata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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