Patrocinio non abbienti: competenza del giudice al momento della domanda (Cass. pen. Sez. IV n. 34709 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel decidere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita una piena funzione giurisdizionale, con provvedimenti soggetti al regime proprio degli atti di giurisdizione. L’art. 93 d.P.R. n. 115/2002 richiede che l’istanza sia presentata al giudice davanti al quale pende il processo. Ne consegue che, se il giudice si è già dichiarato territorialmente incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio, la domanda successivamente proposta a quel giudice è inammissibile, salva la trasmissione dell’istanza al giudice competente. Tale trasmissione non produce effetti preclusivi e non onera la difesa di riproporre l’istanza, poiché il provvedimento ha già disposto l’inoltro all’ufficio competente a decidere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato al Gip del Tribunale di Novara istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. L’istanza era stata inoltrata dopo che lo stesso giudice, con precedente ordinanza, si era dichiarato territorialmente incompetente e aveva disposto la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Pistoia, indicato come competente.
Il Gip di Novara, con provvedimento del 17 febbraio 2025, si è dichiarato incompetente a decidere sull’istanza, disponendo che la stessa fosse trasmessa al giudice territorialmente competente. Avverso tale provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo la violazione dell’art. 93 d.P.R. n. 115/2002 e l’erronea applicazione di legge in ordine alle modalità di trasmissione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che, nel decidere sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale, avente ad oggetto l’accertamento di un diritto di fondamento costituzionale. I provvedimenti che esprimono tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione: sono revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti e, negli altri casi, rimuovibili solo con gli strumenti di impugnazione previsti dalla legge che istituisce il patrocinio. Il richiamo è all’ordinanza della Corte costituzionale del 10 marzo 1999.
Su questa base la Corte rileva che la difesa trascura il disposto dell’art. 124, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. La norma ancora dunque la competenza al giudice davanti al quale pende il procedimento nel momento in cui l’istanza è proposta.
Nel caso concreto è lo stesso ricorrente a riconoscere che l’istanza è successiva all’ordinanza con cui il Gip, dichiaratosi territorialmente incompetente, aveva disposto la trasmissione del procedimento al Tribunale di Pistoia. Al momento della presentazione della domanda, quindi, il processo non pendeva più davanti al giudice adito, che correttamente si è dichiarato incompetente a decidere.
La Corte esamina poi il secondo motivo, relativo alle modalità di trasmissione. Il provvedimento impugnato dispone espressamente che l’istanza sia “da trasmettersi al giudice territorialmente competente a decidere”. Tale statuizione, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non determina alcun effetto preclusivo e non onera affatto la difesa di riproporre l’istanza al giudice competente, essendo stata già disposta la trasmissione dell’atto. L’argomento difensivo risulta perciò fallace.
Il ricorso è pertanto inammissibile, per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, come precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. Alla declaratoria segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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