Inammissibile il ricorso che ripropone censura di diritto come vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12349 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione non è configurabile riguardo alle argomentazioni giuridiche delle parti. Se queste sono fondate, la loro disattenzione integra il diverso motivo di violazione di legge; se sono infondate, il fatto che il giudice le abbia disattese non dà luogo ad alcun vizio di legittimità. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione. La motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascun fattore attenuante allegato dall’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Torino, che lo aveva condannato. Davanti alla Suprema Corte deduce il vizio di motivazione, sostenendo di non essere stato consapevole della propria sottoposizione a misura cautelare e lamentando il diniego delle attenuanti generiche.
La questione arriva in cassazione perché il ricorrente chiede una rilettura del merito: l’assenza di consapevolezza dello stato detentivo e la valutazione dei precedenti. Il giudice di legittimità è chiamato a verificare se simili censure siano proponibili come vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, perché rivalutativo del merito. Il presupposto addotto — l’erronea consapevolezza circa la sussistenza della misura cautelare — integrerebbe in ogni caso, ove esistente, un error iuris non scusabile, e non un difetto di motivazione.
La Corte ricorda un principio consolidato: il vizio di motivazione non è configurabile in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti. Se fondate, queste danno luogo al diverso motivo della violazione di legge; se infondate, la loro disattenzione non produce alcun vizio di legittimità. Richiama in proposito Sez. I n. 49237 del 22/09/2016, Rv. 271451, e la possibilità, per l’art. 619 cod. proc. pen., di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte reputa assorbente la valorizzazione dei precedenti a carico. La sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, escludibile con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti; se congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in cassazione, neppure per difetto di specifico apprezzamento di ciascun fattore indicato dall’imputato.
Nel caso concreto la sentenza fornisce adeguata risposta in ordine alla chiara conoscenza dello stato detentivo e delle ragioni della consapevole mancata citazione nella domanda personalmente presentata. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549, e Sez. VI n. 7707 del 2003, Rv. 229768.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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