Ricorso incidentale escludente non assorbe quello principale nel contenzioso appalti (Cons. Stato n. 6078 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sui contratti pubblici l’accoglimento del ricorso incidentale escludente non determina l’improcedibilità del ricorso principale, che conserva l’interesse strumentale alla eventuale rinnovazione della gara e va esaminato per primo. L’ordo questionum così ricostruito impone al giudice di scrutinare comunque le censure del ricorrente principale. Integra il grave illecito professionale l’omessa dichiarazione di un precedente provvedimento di decadenza da analoga aggiudicazione, non essendo consentito all’operatore alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare. Il giudice non eccede i limiti esterni della giurisdizione quando verifica che la stazione appaltante sia stata messa in condizione di compiere la propria valutazione di affidabilità.
Il Fatto
Il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, in dieci lotti, del servizio di refezione scolastica per il triennio 2025-2028, mediante accordo quadro. Il disciplinare, al punto 4.1, ha previsto che ciascun concorrente potesse risultare aggiudicatario di un massimo di due lotti. Il RTI controinteressato si è aggiudicato i lotti n. 1 e n. 4; la società appellante, seconda classificata nel lotto n. 4, ha impugnato dinanzi al TAR l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’elusione del vincolo di aggiudicazione tramite il collegamento societario tra più partecipanti.
Il RTI ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per l’omessa dichiarazione di una decadenza da analoga aggiudicazione. Il TAR ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile quello principale per difetto di legittimazione. La società appellante ha impugnato la decisione per eccesso di potere giurisdizionale e per l’omesso esame del ricorso principale, riproponendo le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La circostanza omessa riguarda un provvedimento di decadenza da un’aggiudicazione per un servizio del tutto analogo, motivato dall’impossibilità oggettiva dell’aggiudicatario di adempiere per la mancata disponibilità del centro di cottura offerto, poi accertata in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato. Tale precedente è di indubbia rilevanza nel giudizio di integrità e affidabilità demandato alla stazione appaltante, che il nuovo Codice fonda sui principi di fiducia e buona fede.
Non spetta all’operatore alcun filtro valutativo sui fatti da dichiarare, sussistendo un principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione. L’omissione integra la fattispecie dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, che qualifica come illecito professionale la condotta di chi abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’aggiudicazione. Nessun eccesso di potere giurisdizionale: il giudice di prime cure ha solo verificato che la stazione appaltante fosse stata messa in condizione di compiere la propria valutazione.
È invece fondato il secondo motivo. In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’accoglimento del gravame incidentale escludente non determina l’improcedibilità del ricorso principale, permanendo in capo al ricorrente l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Il rapporto di priorità logica va quindi invertito rispetto al passato: il ricorso principale va esaminato per primo, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità di quello incidentale.
Esaminati i motivi riproposti ai sensi dell’art. 101 cod. proc. amm., i primi due sono infondati. L’art. 4.1 del disciplinare ha limitato il vincolo di aggiudicazione alla sola ipotesi del medesimo concorrente presente in più raggruppamenti o come singolo e componente di un RTI, senza estenderlo alle società legate da controllo. Le clausole di gara sono di stretta interpretazione e non ne è ammessa un’integrazione per via ermeneutica. Il mero collegamento societario o la condivisione di figure apicali non provano un unico centro decisionale. La fusione per incorporazione, registrata dopo la presentazione delle offerte, è irrilevante. La censura sulla clausola che elevava a due i lotti aggiudicabili è irricevibile per tardività; le ulteriori censure sui punteggi sono improcedibili. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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