Diniego di autotutela confermativo e perdita di chance per mancata impugnazione (TAR Emilia-Romagna n. 793 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autotutela è atto meramente confermativo e, come tale, non autonomamente impugnabile, quando l’Amministrazione non compia una nuova valutazione degli interessi in gioco, ma si limiti a ribadire le ragioni dell’originario provvedimento non tempestivamente contestato. Il potere di autotutela è officioso e ampiamente discrezionale nell’an, sicché il privato può avanzare solo mere sollecitazioni prive di valore cogente. La domanda risarcitoria per perdita di chance conseguente alla mancata partecipazione a una procedura concorsuale è respinta quando il ricorrente, non avendo impugnato per tempo gli atti presupposti, ha concorso colposamente al danno: l’art. 1227, comma 1, cod. civ. interrompe il nesso eziologico tra il comportamento della P.A. e il pregiudizio lamentato.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ha partecipato al concorso interno per titoli per la copertura di 2842 posti di vice ispettore, indetto con decreto del 2 novembre 2017 e articolato in due aliquote da 1421 posti. Egli è rientrato nella seconda aliquota, riservata ai sovrintendenti capo. Non ha invece presentato domanda per il successivo concorso per titoli da 1000+500 posti, bandito con decreto del 29 giugno 2018 e interamente riservato ai sovrintendenti capo con anzianità nel grado superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017.

Con circolare del 12 aprile 2019 l’Amministrazione ha stabilito l’ordine di successione dei cicli dell’11° corso di formazione, anteponendo i vincitori del concorso da 1000+500 posti alla restante aliquota del primo concorso. Il ricorrente, sostenendo di essere stato pretermesso, ha presentato istanza di autotutela il 1° settembre 2022 per ottenere il ricalcolo della carriera e la ricostruzione della posizione, con conseguente nomina a comandante di reparto. L’istanza è stata respinta il 15 settembre 2022. Ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento del diniego, il riconoscimento del ricalcolo e il risarcimento del danno da perdita di chance.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato l’azione: al di là della domanda caducatoria del diniego, la pretesa sostanziale del ricorrente è volta a ottenere una tutela risarcitoria in forma specifica e per equivalente, mirando a superare, limitatamente alla sua posizione, gli effetti degli atti concorsuali e della circolare del 2019.

Sulla domanda di annullamento del diniego, il TAR ha richiamato l’insegnamento per cui il provvedimento di diniego di autotutela è atto meramente confermativo quando non vi sia una nuova istruttoria né un nuovo apprezzamento degli interessi. Il ricorso è pertanto inammissibile sotto questo profilo, perché il diniego si è limitato a confutare le argomentazioni dell’istanza senza autonoma valenza provvedimentale. In ogni caso, il Collegio ha escluso l’illegittimità del diniego, data l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’accordare l’autotutela, che non può trasformarsi in strumento di rimessione in termini rispetto ad atti ormai definitivi.

Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR ha ribadito che il risarcimento non consegue automaticamente all’illegittimità del provvedimento, ma richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ.. Nel caso di interesse legittimo pretensivo occorre dimostrare, secondo un giudizio prognostico prossimo alla certezza, la spettanza del bene della vita. L’onere probatorio grava sul danneggiato, non essendo qui operativo il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Il Collegio ha poi applicato l’art. 30, comma 3, c.p.a. e l’art. 1227, comma 1, cod. civ.: il privato è tenuto a un onere di ordinaria diligenza, attivandosi con gli strumenti di tutela utili a salvaguardare il bene della vita. Poiché il ricorrente non ha impugnato per tempo gli atti del concorso e la circolare del 2019, tale omissione interrompe il nesso eziologico tra l’eventuale illegittimità della condotta amministrativa e il danno. Il TAR ha inoltre escluso che il bando del 29 giugno 2018 sia stato pubblicato in modo inadeguato, essendo intervenuta la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sui siti istituzionali.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile, quanto all’annullamento del diniego, e in parte respinto, quanto al ricalcolo della carriera e alla condanna ex art. 30 c.p.a. per perdita di chance. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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