Atto endoprocedimentale e conferma del diniego di condono sono inammissibili (TAR Toscana n. 798 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale, quale la comunicazione di avvio del procedimento di demolizione di opere edilizie abusive, non è impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento. La possibilità di impugnazione anticipata ha carattere eccezionale e va riconosciuta solo ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva. Parimenti inammissibile per carenza di interesse è il ricorso avverso il provvedimento meramente confermativo di un precedente diniego di condono, adottato senza nuova istruttoria e senza nuova ponderazione degli interessi. L’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2018 un immobile in Firenze, originariamente oggetto di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1985 dalla precedente proprietaria per la realizzazione di locali abitativi al quarto piano in luogo della copertura a terrazza. Il condono era stato negato nel 1995 e il ricorso proposto avverso il diniego era stato dichiarato perento.
Con nota del 21 ottobre 2019 il Comune ha confermato il diniego e ha comunicato al nuovo proprietario l’avvio del procedimento di demolizione delle opere abusive. Il ricorrente ha impugnato la nota e la scheda tecnica, poi l’ordinanza di demolizione con motivi aggiunti e, infine, la concessione edilizia in sanatoria rilasciata per abusi al terzo piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo il ricorso introduttivo, incentrato sulla pretesa illegittimità della conferma del diniego di condono e sull’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle questioni di merito.
La nota impugnata costituisce un mero atto endoprocedimentale, privo di statuizioni provvedimentali e, per ciò solo, inidoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento per cui, nel processo amministrativo, la lesione è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento e l’impugnazione anticipata ha carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati capaci di conformare in maniera netta la determinazione finale (Cons. Stato n. 7205 del 2024).
Quanto alla conferma del diniego di condono, essa si è risolta in una mera presa d’atto dell’intervenuta perenzione del ricorso, configurandosi come atto meramente confermativo, privo di nuova istruttoria e di nuova valutazione degli interessi. L’effetto pregiudizievole resta ascritto all’originario diniego, ormai inoppugnabile (Cons. Stato n. 1215 del 2026).
Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione. I motivi di illegittimità derivata e di difetto di contraddittorio procedimentale sono stati respinti: il Comune ha regolarmente comunicato l’avvio del procedimento, e in tema di abusi edilizi l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio (TAR Palermo n. 749 del 2026; TAR Toscana n. 565 del 2026; Cons. Stato n. 2317 del 2026; Cons. Stato n. 2259 del 2026).
Infondato anche il terzo motivo, relativo alla quadratura dell’abuso: la radicale trasformazione del terrazzo in immobile abitativo impone la demolizione integrale, non potendosi scomputare la superficie del preesistente torrino scale. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso la concessione in sanatoria, i motivi riproposti sono infondati e il preavviso di diniego non era dovuto, trattandosi di provvedimento ampliativo.
Nota della Redazione
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