Ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito ha natura condizionata (Cass. civ. Sez. I n. 24229 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito — comprese quelle attinenti alla giurisdizione — o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Esso deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora tale decisione sia intervenuta, il ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale. Il principio risponde al fine primario della ragionevole durata del processo, che impone di privilegiare la risposta di merito.

Il Fatto

La curatela di una società fallita ha convenuto in giudizio una banca per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, delle rimesse bancarie affluite nel semestre anteriore alla presentazione del ricorso per ammissione al concordato preventivo, applicando il principio di consecuzione delle procedure concorsuali.

Dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto, la causa è stata riassunta dall’assuntore del concordato fallimentare nei confronti della banca cessionaria. Il Tribunale ha accolto la domanda per un importo ridotto; la Corte d’Appello di Venezia ha invece rigettato la pretesa per difetto della scientia decoctionis. La società incorporante l’assuntore ha proposto ricorso per cassazione; la banca cessionaria ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale deduce l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 67 legge fallimentare, contestando la valutazione sull’insussistenza della scientia decoctionis in capo alla banca. Secondo la ricorrente, il bilancio della società fallita recava sintomi inequivoci di insolvenza, percepibili da un operatore professionale qualificato.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La ricorrente ha incentrato l’intero ricorso sui sintomi di insolvenza emergenti dal bilancio, senza confrontarsi con l’affermazione della sentenza impugnata — rimasta non aggredita — secondo cui l’obbligo di esame dei bilanci non grava sulla banca ove il conto corrente sia solo di corrispondenza e non assistito da affidamento.

Le censure investono inoltre una valutazione di fatto del giudice d’appello, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014: la contestazione risulta enunciata in rubrica ma non illustrata.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte richiama il principio enunciato da Cass. Sez. Un. n. 5446/2009, Cass. n. 4615/2015, Cass. n. 6138/2018 e Cass. n. 25694/2024. Il ricorso della banca cessionaria ha natura condizionata, poiché la stessa, risultata totalmente vincitrice nel merito, non ha chiesto la cassazione della sentenza ma il rigetto del ricorso principale. I motivi incidentali sono pertanto assorbiti.

La Corte condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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