Revoca del direttore ATER è provvedimento amministrativo da impugnare al TAR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18248 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e la revoca del direttore di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, qualificata dalla legge regionale come ente pubblico economico strumentale della Regione, costituiscono espressione della potestà autoritativa di auto-organizzazione dell’ente e hanno natura di provvedimento amministrativo. Di conseguenza l’interessato ha l’onere di impugnare l’atto di revoca dinanzi al giudice amministrativo, facendone valere eventuali vizi di legittimità. La mancata impugnazione rende l’atto definitivo e determina l’irrilevanza della sopravvenuta sentenza con cui sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge regionale posta a suo fondamento, che non spiega effetti ripristinatori o restitutori in presenza di una situazione esaurita. Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Il direttore di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale veniva nominato con deliberazione consiliare e il suo incarico era più volte rinnovato. Sopravvenuto il commissariamento dell’ente per dichiarata situazione di deficit strutturale, il Presidente della Giunta regionale disponeva la cessazione dell’incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, comunicata dall’Azienda al direttore. L’interessato impugnava davanti al giudice del lavoro sia la risoluzione sia i provvedimenti di annullamento in autotutela di emolumenti ritenuti non dovuti.
Il Tribunale rigettava l’impugnazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’ente, condannava il dirigente alla restituzione delle differenze retributive percepite. La Corte d’appello respingeva il gravame. Il direttore ricorreva allora per cassazione articolando cinque motivi, cui resistevano l’Azienda e la Regione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della natura dell’atto di cessazione dall’incarico. Muovendo dal generale inquadramento degli atti di conferimento e revoca dell’incarico di direttore delle ATER, i giudici di legittimità ne affermano la riconducibilità alla potestà di auto-organizzazione delle Aziende, oggetto di discrezionalità amministrativa. Richiamate le Sezioni Unite n. 5304 del 2018 e i precedenti in tema di enti pubblici economici, si ribadisce che la forma privatistica non esclude la sostanziale natura pubblicistica dell’ente.
Con specifico riguardo alle Aziende per l’edilizia residenziale pubblica, la sentenza richiama Sez. L n. 24375 del 2019: esse, pur qualificate come enti pubblici economici, si configurano come organismi di diritto pubblico. In continuità con Sez. L n. 2485 del 2021, si afferma che la nomina del direttore generale di un’ATER è provvedimento amministrativo, suscettibile di annullamento d’ufficio, da impugnare davanti al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità come recesso ante tempus dal contratto di lavoro.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte qualifica la cessazione dall’incarico come provvedimento amministrativo di revoca, emanato in applicazione della disciplina regionale al ricorrere dei presupposti normativamente fissati. L’interessato aveva dunque l’onere di impugnarlo davanti al giudice amministrativo. La definitività dell’atto, per effetto della mancata impugnazione, determina l’irrilevanza della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, che non opera in presenza di una situazione esaurita, limite all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di incostituzionalità. Ne deriva l’infondatezza dei primi due motivi e l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale prospettata per difetto di rilevanza.
Quanto al trattamento economico, la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata: le ATER, pur organismi di diritto pubblico, non rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni cui si applica il d.lgs. n. 165 del 2001. Resta fermo, però, il nucleo decisivo: la necessità della previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per la determinazione del trattamento economico del direttore, sicché i successivi aumenti non autorizzati sono indebiti. La quarta censura è inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito. Infine, per la ripetizione di indebito retributivo la Corte afferma l’operatività della prescrizione decennale, e non di quella quinquennale. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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