Revoca per reiterazione occulta della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 1 n. 14442 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. per la presenza di una precedente condanna ostativa, può essere disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Per “precedente condanna” deve intendersi ogni condanna divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio, a nulla rilevando il momento di consumazione del reato o la data di pronuncia. La concessione del beneficio è preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche se il beneficio non sia stato applicato alla prima di esse.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari aveva chiesto la revoca di quattro sospensioni condizionali della pena concesse al condannato. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta con riferimento a tre benefici, rilevando la violazione dei limiti di cui all’art. 164 cod. pen. per la reiterazione del beneficio in presenza di condanne precedenti già irrevocabili, e l’aveva rigettata per il quarto. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, muovendo dalla distinzione tra le diverse ipotesi di revoca. Quanto alla prima sospensione, revocata ai sensi dell’art. 168, n. 1), cod. pen., la stessa operava di diritto per la successiva condanna per delitto commesso nel termine di cinque anni, non potendo operare la clausola di salvaguardia dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., atteso il superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Per le altre due sospensioni, la Corte ha chiarito che entrambe le sentenze che le avevano concesse erano divenute irrevocabili successivamente alle prime due condanne. Poiché la nozione di “precedente condanna” comprende ogni condanna definitiva anteriore alla decisione sul beneficio, tali sentenze avevano concesso la sospensione rispettivamente per la terza e per la quarta volta, in violazione del divieto di reiterazione. La circostanza che la prima sospensione sia stata revocata con il medesimo provvedimento non legittima ex post i benefici illegittimamente concessi, essendo la concessione preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, in forza del principio enunciato da Sez. 5, n. 41645 del 2014.
In applicazione del principio fissato dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015, la revoca da parte del giudice dell’esecuzione è consentita solo quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. Nel caso di specie, tale condizione è integrata: i giudici di merito non potevano avere contezza delle condanne ostative, in quanto le stesse erano divenute irrevocabili solo dopo la concessione dei benefici. La Corte ha pertanto escluso che fosse necessario acquisire i fascicoli dei giudizi di appello per la verifica imposta dalle Sezioni Unite.
La Corte ha infine precisato che la revoca di cui all’art. 168, comma terzo, cod. pen. trova fondamento nell’inosservanza della legge penale al momento della concessione del beneficio ed è funzionale all’eliminazione di una condizione patologica originaria, senza che rilevi alcun fatto o atto nuovo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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