Inammissibili i motivi di ricorso estranei al patteggiamento (Cass. pen. Sez. V n. 30694 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è proponibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sulla dosimetria della pena e sul diniego di riduzione per le circostanze attenuanti generiche e per il risarcimento del danno esorbitano da tali categorie e sono inammissibili. La relativa declaratoria segue la procedura semplificata e non partecipata di cui all’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., estesa a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Giudice monocratico del Tribunale di Treviso applicava a due imputati la pena concordata, per delitti di furto aggravati, consumati e tentati. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi i condannati, con atti separati.
Un ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., non avendo il giudice valutato i presupposti per il proscioglimento. L’altro lamentava violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione, per essere la pena stata determinata in misura superiore al minimo senza motivazione, e per essere la riduzione per le attenuanti generiche e per il risarcimento del danno inferiore a un terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale. L’inammissibilità del ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dell’art. 448, comma 2-bis, e dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. Il legislatore, con tale ultima norma, ha inteso estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere dalla causa di inammissibilità da dichiararsi.
Nel merito delle censure, la Corte rileva che i motivi dedotti sono generici e solo formali ed esorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammette il ricorso solo per l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Sul versante della motivazione della sentenza di patteggiamento, la Corte richiama il principio affermato già prima della novella: l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e la sentenza che lo recepisce è sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere le ipotesi ivi previste e la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti dell’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006).
Quanto al ricorso che lamenta il vizio di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen., la Corte osserva che la sentenza contiene il richiamo all’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento, né il ricorrente indica gli argomenti che avrebbero dovuto imporre l’assoluzione (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014). Quanto all’altro ricorso, il motivo non investe l’illegalità della pena, bensì il vizio di motivazione sulla dosimetria: censura non consentita. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.