Il controllo di legittimità sul fumus nel sequestro preventivo per reati tributari (Cass. pen. Sez. 3 n. 16653 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il sindacato della Corte di cassazione non si risolve in un’anticipata decisione della questione di merito, ma deve incentrarsi sul controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del fatto. Poiché il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di cautela reale è ammesso solo per violazione di legge, l’illogicità manifesta della motivazione non è deducibile in tale sede, ma soltanto attraverso lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Il periculum in mora, inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro, deve essere accertato con caratteristiche di concretezza e specificamente motivato anche nel provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di riesame, aveva confermato il sequestro preventivo dei beni del ricorrente, fino alla concorrenza di euro 302.672,67, per il concorso nei reati di cui agli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 74/2000. La misura, disposta nel corso del dibattimento, era stata contestuale alla revoca di un precedente sequestro avente ad oggetto reati per i quali era intervenuta la prescrizione.
Avverso l’ordinanza di conferma, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, la natura congetturale del periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità rispetto a quanto effettivamente percepito dal singolo correo.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale attiene al controllo di legalità, ossia alla sussumibilità del fatto contestato in una fattispecie astratta di reato, in un’ottica di sommarietà propria della fase. Il giudice del riesame aveva diffusamente argomentato la sussistenza del fumus, esaminando partitamente le fatture emesse dalla società riconducibile al ricorrente e confrontandole con quelle esibite alla curatela fallimentare. Il confronto aveva evidenziato discordanze, l’assenza di corrispondenza con i pagamenti e omissioni dichiarative, elementi idonei a sostenere l’ipotesi accusatoria.
La Corte ha escluso che il contratto di collaborazione stipulato dal ricorrente potesse rivestire rilievo decisivo. Tale contratto, consentendo di intrattenere rapporti con l’esterno e di concludere contratti con imprese terze, avvalorava piuttosto l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della società. La motivazione è stata ritenuta congrua ed esauriente, tale da dar conto delle ragioni del decisum.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso in materia di cautela reale è ammesso solo per violazione di legge. Nella nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, deducibile solo tramite il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha affermato che il periculum in mora va inteso in senso oggettivo, come probabilità di un danno futuro, e deve essere accertato su precisi elementi di fatto in ordine alla concreta possibilità che la cosa assuma una configurazione strumentale rispetto alla commissione di ulteriori reati. In tale prospettiva, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum.
La sentenza è stata conseguentemente annullata limitatamente alla statuizione sul periculum, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, dovendo il terzo motivo di ricorso restare assorbito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso