Ricorso per saltum inammissibile ma qualificato come appello al tribunale della libertà (Cass. pen. Sez. IV n. 33145 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione. Ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., il ricorso è esperibile unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà; l’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. ammette il ricorso solo contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. Il ricorso proposto avverso un provvedimento reiettivo va però qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al competente tribunale della libertà. Non conseguendo la rimessione in libertà del detenuto, si applica l’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Fatto
Un soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere ha proposto, tramite la difesa, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura più afflittiva con gli arresti domiciliari. Il rigetto si fondava, tra l’altro, sul dissenso del locatore dell’immobile condotto dal padre dell’istante.
Con due motivi la difesa ha dedotto la violazione dell’art. 284 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’apparenza: il diniego sarebbe stato fondato su un presupposto in diritto errato, ossia l’opposizione del proprietario, giuridicamente irrilevante a fronte della disponibilità del conduttore e del rapporto di filiazione. La questione giunge in cassazione per la verifica della praticabilità del rimedio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che il ricorso è stato proposto per saltum in una fattispecie in cui tale rimedio non è esperibile. Il provvedimento che respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Il rimedio, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., è esperibile unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà. La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo, evocato dai precedenti Sez. 2 n. 24349 del 2022, Sez. 3 n. 20565 del 2015, Sez. 2 n. 45402 del 2008 e Sez. 6 n. 15125 del 2023.
Né il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., che lo consente contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili, come precisato da Sez. 5 n. 35735 del 2015. Il provvedimento reiettivo dell’istanza di sostituzione non integra dunque il presupposto per l’accesso diretto al giudice di legittimità.
Tuttavia, il ricorso va qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione al competente tribunale della libertà, secondo l’insegnamento di Sez. 1 n. 8786 del 2008 e n. 9657 del 2016. Poiché alle statuizioni non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso è stato qualificato come appello e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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