Stalking: messaggi pubblicati sullo stato possono integrare un contatto cautelarmente rilevante (Cass. pen. n. 11187/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari in un procedimento per atti persecutori, sono irrilevanti le specifiche modalità tecniche attraverso le quali l’agente veicola un messaggio alla persona offesa. La pubblicazione, sul proprio stato o profilo social accessibile senza restrizioni, di messaggi chiaramente rivolti alla vittima e nella consapevolezza che questa ne prenderà visione può essere valutata come equivalente a un contatto diretto. Il tempo trascorso dai fatti non impone la sostituzione o la revoca della misura cautelare quando, nel periodo successivo, siano emerse nuove condotte sintomatiche della persistente pericolosità. La mancata espressa confutazione di ogni deduzione difensiva non determina vizio di motivazione quando essa risulti implicitamente incompatibile con il percorso argomentativo seguito dal giudice.
Il Fatto
L’imputato era stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per atti persecutori. La misura era stata successivamente sostituita con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e, in seguito, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il pubblico ministero aveva impugnato quest’ultima decisione, sostenendo che l’imputato, pur sottoposto a misura cautelare, avesse continuato a rivolgere alla persona offesa messaggi dal contenuto offensivo e pressante.
Il Tribunale del riesame aveva accolto l’appello e ripristinato il divieto di avvicinamento. Con il ricorso per cassazione la difesa sosteneva che non vi fosse stato alcun invio diretto di messaggi alla persona offesa, essendosi l’imputato limitato a pubblicare alcune frasi sul proprio stato social. Venivano inoltre contestate la valutazione delle esigenze cautelari e la mancata valorizzazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto il denunciato travisamento della prova. Dall’esame delle schermate prodotte emergeva che i messaggi pubblicati sullo stato erano chiaramente rivolti alla persona offesa, ripetutamente indicata come destinataria e interpellata direttamente. Il contenuto riguardava la figlia comune, il comportamento della vittima, i suoi familiari, lo sviluppo del procedimento e comprendeva anche espressioni ingiuriose.
Secondo la Corte, il dato decisivo non è il mezzo tecnico utilizzato. Pubblicare messaggi su uno stato o su un profilo social accessibile ai propri contatti, nella consapevolezza che la persona offesa lo consulterà e quando il contenuto sia inequivocabilmente diretto a lei, può avere la stessa funzione comunicativa dell’invio personale. Cambia soltanto il canale mediante il quale l’informazione viene portata a conoscenza del destinatario. La circostanza che la vittima abbia volontariamente visualizzato lo stato non esclude quindi la rilevanza cautelare della condotta.
La Corte ritiene inoltre logicamente motivata la valutazione del Tribunale sulla persistente intensità delle esigenze cautelari. Frequenza e contenuto dei messaggi erano stati ritenuti ossessivi e idonei a turbare l’equilibrio emotivo della persona offesa, anche perché pubblicati mentre l’imputato era sottoposto a una misura destinata proprio a creare una separazione tra i due soggetti.
Neppure il tempo trascorso assume valore decisivo. La distanza temporale dai fatti potrebbe rilevare in presenza di una effettiva situazione di stasi, priva di ulteriori manifestazioni di pericolosità. Nel caso concreto, invece, non vi era stato alcun “silenzio”, essendosi registrata una ripresa di comportamenti persecutori, quantomeno sotto forma di molestie. Tale circostanza giustificava il ripristino del divieto di avvicinamento e impediva di attribuire al mero decorso del tempo valore indicativo di un’attenuazione delle esigenze cautelari. Il ricorso viene pertanto rigettato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.