Doglianza sul giudizio di responsabilità inammissibile per mancata deduzione dei vizi motivazionali (Cass. pen. Sez. 7 n. 18743 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente il vizio di violazione di legge e di motivazione, censuri in realtà il giudizio di responsabilità del giudice di merito fondato su una valutazione assertivamente errata delle risultanze processuali. Al giudice di legittimità è preclusa una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella dei giudici di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti. La reiterazione di profili di censura già esaminati e disattesi in appello non è consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per i reati di cui ai capi 47) e 48) dell’imputazione, relativi a condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’unico motivo di ricorso censurava la violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità. La censura, infatti, reiterava profili già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, contestando solo formalmente presunte carenze motivazionali. Le doglianze, in realtà, censuravano la decisione di merito in quanto fondata su una valutazione assertivamente sbagliata delle risultanze processuali, tendendo a prefigurare un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove.
La Corte ha richiamato il principio per cui è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, citando i precedenti Sez. 5, n. 26455 del 2022, Sez. 2, n. 9106 del 2021 e Sez. 3, n. 18521 del 2018.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva puntualmente indicato tutti i plurimi elementi di fatto confermativi della penale responsabilità dell’imputato. In riferimento al capo 47), la Corte ha confermato la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, alla luce della tipologia della sostanza stupefacente, della consistenza ponderale della quantità residua (100 grammi) e della destinazione della sostanza al successivo spaccio.
In relazione al capo 48), il compendio probatorio, e segnatamente il contenuto delle intercettazioni, consentiva di ritenere sussistenti le condotte di detenzione ed esibizione delle sostanze ai fini di spaccio, essendo la verifica del grado di purezza logicamente incompatibile con finalità diverse. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.