Tossicodipendenza e continuazione in executivis: necessaria verifica concreta (Cass. pen. Sez. I n. 32128 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige, non diversamente che nel processo di cognizione, un’accertata e approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la tipologia dei reati e le causali. A seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, il giudice dell’esecuzione deve valutare anche lo stato di tossicodipendenza del condannato, quale elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso per i reati ad esso collegati e dipendenti, sempre che ricorrano le altre condizioni dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Tale modifica non ha introdotto un autonomo concetto di continuazione per i tossicodipendenti: resta il requisito del medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione che ometta di confrontarsi con la dedotta condizione personale del condannato, desumibile anche dal riconoscimento della seminfermità in cognizione, incorre in vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con due sentenze definitive, relative a più episodi di furto aggravato.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e omessa valutazione del proprio stato di tossicodipendenza. Sostiene che le condizioni di salute emergevano già dalle sentenze di cognizione, in particolare dalla perizia psichiatrica che aveva condotto al riconoscimento della seminfermità. Il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare tale stato e di valutarlo in relazione a ulteriori indicatori, quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati e l’omogeneità delle violazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare l’orientamento consolidato sull’unicità del disegno criminoso, che presuppone l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, già presenti nella mente dell’agente nella loro specificità, e la cui prova va ricavata, di regola, da indici esteriori significativi. Non basta un programma delinquenziale meramente generico: occorre l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle connotazioni fondamentali.

Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’esistenza del medesimo disegno criminoso si desume da elementi quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere, però, non integrano di per sé l’elemento intellettivo che caratterizza la continuazione.

Le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in executivis, di un’approfondita verifica dei concreti indicatori e della programmazione anticipata dei reati, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. La Corte precisa poi che, dopo la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve tener conto dello stato di tossicodipendenza e della sua incidenza sulla commissione delle condotte, alla luce degli specifici indicatori richiamati. Tale stato è elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso per i reati ad esso collegati, sempre che sussistano le altre condizioni dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione è incorso nel denunciato vizio: non si è confrontato compiutamente con la dedotta condizione personale del condannato, desumibile dal provvedimento di cognizione che aveva riconosciuto la seminfermità per psicosi cronica con storia di poliabuso di sostanze. Il provvedimento impugnato si limita a rilevare la distanza temporale tra i fatti e l’assenza di altre significative circostanze, senza valutare se l’abuso accertato sia sfociato o meno in una condizione di tossicodipendenza.

Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché il giudice dell’esecuzione integri la motivazione vagliando l’eventuale incidenza della condizione di tossicodipendenza sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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