Inammissibile il ricorso in prevenzione per motivazione solo apparente (Cass. pen. Sez. VI n. 7790 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento. La motivazione apparente ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, singolarmente considerato idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. È invece esclusa la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., perché vizio non riconducibile alla violazione di legge. Il controllo di legittimità non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative né alla congruenza logica del discorso giustificativo.

Il Fatto

La Corte di appello ha rigettato l’appello proposto da una terza interessata avverso il decreto con cui il Tribunale aveva disposto l’estensione della confisca di prevenzione, già applicata nei confronti di altro soggetto, su un fondo individuato a una determinata particella catastale. La confisca cade su un terreno sul quale era stato edificato un immobile, a sua volta già confiscato perché ritenuto costruito con somme di provenienza illecita.

La ricorrente deduce violazione di legge: il lotto confiscato insisterebbe su due originarie particelle catastali, in seguito soppresse e ricomprese nella particella oggetto di confisca; il capannone sarebbe stato edificato solo su una di esse, mentre l’altra sarebbe libera, scindibile e separabile anche mediante costituzione di servitù di passaggio. Si censura il difetto di spiegazione sul perché la servitù renderebbe inscindibile la particella rispetto a quella edificata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del mezzo di impugnazione. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, categoria che include la motivazione inesistente o meramente apparente. Il vizio ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, da solo idoneo a determinare un esito opposto del giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33451 del 29.05.2014 e da Sez. VI n. 33705 del 15.06.2016.

Il collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, nei casi in cui il ricorso è limitato alla sola violazione di legge, resta esclusa la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il controllo di legittimità non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative e alla coerenza logica del discorso giustificativo: è denunciabile solo la motivazione inesistente o meramente apparente, quando manchi del tutto o sia priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Vengono richiamate Sezioni Unite n. 12 del 28.05.2003, Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004 e Sezioni Unite n. 17 del 21.06.2000.

La Corte precisa poi il criterio in materia di misure di prevenzione. La violazione di legge sussiste quando si profila la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione della misura, configurandosi in tal caso una radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, secondo Sezioni Unite n. 111 del 30.11.2017.

Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile nel merito. La Corte di appello ha spiegato, con motivazione non apparente, perché i terreni riconducibili alle originarie particelle non siano divisibili e non abbiano autonoma funzionalità rispetto alla costruzione confiscata in via definitiva, richiamando la stessa indicazione del tecnico della ricorrente sulla non automaticità del frazionamento, possibile solo mediante costituzione di servitù di passaggio anche in favore del bene confiscato. La modifica dello stato dei luoghi non è dunque automatica e naturale, e nulla di specifico è stato dedotto. L’inammissibilità comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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