Rapina impropria integrata anche con violenza dopo la mera apprensione del bene (Cass. pen. Sez. VII n. 22271 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina impropria, di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen., si perfeziona anche quando l’agente adoperi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza averne conseguito, neppure per un breve spazio temporale, la disponibilità autonoma. La norma incriminatrice richiama la sola sottrazione e non anche l’impossessamento, che non costituisce elemento materiale della fattispecie ma è richiesto unicamente come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità. Ne consegue che la riqualificazione del fatto nell’ipotesi del tentativo è esclusa ogni volta che risultino realizzate la sottrazione e l’impossessamento del bene.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 31.10.2025, aveva confermato la condanna del ricorrente, riqualificando il fatto nella forma della tentata rapina impropria. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, un vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto nella forma del tentativo e, con il secondo motivo, l’inosservanza di norme processuali per il mancato rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato l’applicazione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e un ulteriore vizio di motivazione; con il quinto motivo ha dedotto l’erronea applicazione della recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi, rilevando che essi offrono una prospettazione ermeneutica in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Sul piano sostanziale la Corte ha ribadito che l’art. 628, comma secondo, cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all’impossessamento del bene altrui.

L’impossessamento, ha precisato la Corte, non costituisce elemento materiale della fattispecie criminosa: la norma lo richiede, ai fini della configurabilità della rapina impropria, soltanto come scopo della condotta, in alternativa a quello di procurare a sé o ad altri l’impunità. Di qui la conseguenza che il delitto si perfeziona anche quando l’agente adoperi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso.

Sul punto il Collegio ha richiamato Sez. II n. 35134 del 25.03.2022 e, da ultimo, Sez. II n. 12026 del 18.02.2025. Nel caso concreto la rapina doveva ritenersi a maggior ragione integrata, risultando realizzati non solo la sottrazione ma anche l’impossessamento del bene, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nell’ipotesi del tentativo.

La Corte ha inoltre rilevato che la prospettazione difensiva si fonda su presupposti di fatto che tendono a una rilettura delle fonti probatorie e risultano in parte disattesi dalla ricostruzione operata nelle sentenze di merito. Quanto al secondo motivo, la sentenza della Corte costituzionale richiamata non si pronuncia sulle azioni realizzate immediatamente dopo l’impossessamento, risultando la questione prospettata priva del requisito della rilevanza.

Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse: il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello non è consentito allorché questo risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, poiché l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio, avendo i giudici territoriali riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e di quella comune di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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