Procura speciale necessaria per il riesame della società (Cass. pen. Sez. 2 n. 11146 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore dell’indagato, che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, non è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura per conto della persona giuridica, qualora il proprio assistito non gli abbia all’uopo preventivamente conferito apposita procura speciale. La mera nomina difensiva non è sufficiente. La società, quale terza interessata, ha un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento della procura alle liti al difensore, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 322 cod. proc. pen. presentata dal legale rappresentante di una società avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. su crediti d’imposta riferibili all’ente. Il Tribunale aveva ritenuto necessaria la procura speciale al difensore della persona giuridica, non essendo sufficiente la nomina effettuata dall’indagato quale legale rappresentante.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 96, 100, 122, 322 e 324 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il mandato difensivo rilasciato dal soggetto avente diritto alla restituzione del bene non avrebbe dovuto conferire lo specifico potere di proporre riesame, essendo la nomina del difensore idonea a manifestare l’inequivoca volontà del legale rappresentante di impugnare il provvedimento cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il costante orientamento di legittimità in materia. I giudici hanno precisato che, ai fini della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore dell’indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene deve essere munito, al momento del deposito dell’impugnazione, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva.
La Suprema Corte ha evidenziato come la società sia titolare di autonomi interessi giuridici di carattere civilistico, tutelabili con il diritto di impugnazione esercitabile nei confronti di provvedimenti che ritenga lesivi. Quale terza interessata, la società ha un onere di patrocinio che si soddisfa attraverso il conferimento della procura alle liti al difensore. La disciplina applicabile al riesame proposto da una società è, pertanto, quella dettata dall’art. 100 cod. proc. pen.
La procura speciale costituisce l’inequivocabile indicazione del conferimento al difensore del potere di compiere un determinato atto, nel caso di specie rappresentato dall’istanza di riesame. L’assenza di detta procura rilasciata dall’ente rende infondate le doglianze del ricorrente. Alla declaratoria di infondatezza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.p. – Difensore di fiducia
- Art. 100 c.p.p. – Difensore delle altre parti private
- Art. 122 c.p.p. – Procura speciale per determinati atti
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso