Continuazione in executivis e reato associativo contestato in forma aperta (Cass. pen. Sez. I n. 7781 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso richiede una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, non essendo sufficienti il riferimento alla tipologia del reato e l’omogeneità delle condotte. Nei reati permanenti contestati in forma cd. “aperta” o a “consumazione in atto”, la regola secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data. Spetta all’accusa provare il protrarsi della condotta criminosa fino a tale limite e all’imputato allegare eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. Il giudice dell’esecuzione che rigetti la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. deve esplicitare il percorso argomentativo e non può accomunare posizioni processuali distinte.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati da due sentenze irrevocabili.
La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con ordinanza del 19 settembre 2024, ritenendo ostativa l’eterogeneità esecutiva delle condotte e negando rilievo unificante alla condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sugli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite. Le violazioni dedotte ai fini dell’art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine, con originaria progettazione di una serie individuata di reati già concepiti nelle caratteristiche essenziali. La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi o congetture, né il programma unitario va confuso con una concezione di vita improntata al crimine, espressione semmai di recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
Nei reati associativi di stampo mafioso, l’applicazione del vincolo in sede esecutiva esige una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro operatività concreta e sulla continuità nel tempo, per accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una o più organizzazioni.
Su questa base il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata non ha esplicitato correttamente il percorso argomentativo del rigetto. Il giudice dell’esecuzione aveva negato rilievo unificante alla condanna per art. 416-bis cod. pen., affermando l’interruzione della permanenza del vincolo associativo in data anteriore all’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 9. Tale interruzione, però, era stata riferita alla posizione di un coimputato, e non a quella del ricorrente, per il quale nessuna indicazione era stata fornita. Il dubbio è che il giudice abbia accomunato due posizioni processuali distinte e non assimilabili.
La Corte richiama il principio di diritto di Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi: nella contestazione in forma aperta, la regola sulla cessazione della permanenza con la sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza, spettando all’accusa la prova del protrarsi della condotta e all’imputato l’allegazione dei fatti interruttivi. Nel solco di Sez. 3, n. 10640 del 03/09/1999, Valerio, alla regola va assegnato valore esclusivamente processuale: mancando la prova della prosecuzione, il giudice deve ritenere, per il principio in dubio pro reo, la desistenza.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio nel rispetto dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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