Affidamento in prova e osservazione inframuraria incompleta (Cass. pen. Sez. I n. 23948 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., può essere concesso quando l’osservazione della personalità del condannato, condotta in istituto o desunta dal comportamento tenuto in libertà, consenta di ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di ricaduta nel reato. Rileva l’evoluzione della personalità registratasi dopo il fatto-reato: il processo di emenda deve essere significativamente avviato, non essendo richiesto il ravvedimento già conseguito, che caratterizza la diversa liberazione condizionale. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle misure in astratto concedibili e la scelta di quella più congrua; tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva le richieste di affidamento in prova e di semilibertà avanzate dal condannato in relazione alla pena oggetto di un provvedimento di cumulo emesso dalla locale Procura della Repubblica. Il Tribunale dava atto della regolare condotta in carcere, ma riteneva incompleta l’osservazione inframuraria: non erano state approfondite le ragioni della devianza ed era emersa solo una parziale revisione critica. Necessaria, dunque, la prosecuzione dell’osservazione, anche mediante l’eventuale ammissione a benefici penitenziari meno ampi, nel rispetto del principio di gradualità.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 50 e 80 Ord. pen. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria: il rigetto sarebbe dipeso unicamente dai precedenti penali, senza completa valutazione dei progressi trattamentali.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione dell’affidamento in prova come misura alternativa che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successiva al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ma non è necessario il ravvedimento già conseguito, che appartiene alla diversa liberazione condizionale. A sostegno richiama Sez. I n. 33287 del 11.06.2013, Sez. I n. 43687 del 07.10.2010, Sez. I n. 26754 del 29.05.2009 e Sez. I n. 3868 del 26.06.1995.

Il Collegio afferma poi che l’apprezzamento sull’idoneità delle diverse misure alternative in astratto concedibili, e la scelta di quella maggiormente congrua, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, come precisato da Sez. I n. 652 del 10.02.1992: la motivazione non può però prescindere da un’esaustiva, ancorché sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

Su questa base l’ordinanza impugnata supera il vaglio: il Tribunale ha valorizzato, con argomentazione adeguata e non contraddittoria, il carattere ancora incompleto del processo di risocializzazione, tenuto conto dei numerosi precedenti penali. La prosecuzione dell’osservazione inframuraria prima dell’ammissione alla misura è stata ritenuta necessaria proprio per l’insufficienza dei progressi trattamentali registrati.

Le doglianze difensive, osserva la Corte, non si traducono in veri vizi di motivazione o violazioni di legge, ma sollecitano un diverso apprezzamento degli elementi già valutati dal giudice di merito: valutazione insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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