Omicidio stradale: inammissibile il ricorso che sollecita una diversa ricostruzione dei fatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 2850 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in tema di omicidio stradale, miri in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti in fatto sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare che questi abbia esaminato tutti gli elementi, fornisco una corretta interpretazione e applicato le regole della logica. L’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità, deve essere di macroscopica evidenza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le caratteristiche anomale della vicenda. In particolare, la difesa ha affermato che il conducente del motociclo, non moderando la velocità in prossimità dell’intersezione, avrebbe determinato l’interruzione del nesso di causalità, impattando autonomamente contro l’autovettura dell’imputato, ferma sul ciglio della strada. Con il terzo motivo, ha infine dedotto l’omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato il consolidato principio per cui la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti in fatto sottratti al sindacato di legittimità ove sorretti da motivazione adeguata.
Ha poi chiarito che, in tema di vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma di verificare se questi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione, fornito una corretta interpretazione e dato esaustiva risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole della logica. L’illogicità del discorso giustificativo deve quindi essere di macroscopica evidenza per poter essere censurata in sede di legittimità.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato come il ricorrente, solo apparentemente, esercitasse una critica alle argomentazioni logiche dei giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa ricostruzione dei fatti. Tale ricostruzione, non essendo consentita in sede di legittimità, rendeva i primi due motivi generici e volti a sollecitare un diverso apprezzamento delle emergenze probatorie.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da incongruenze logiche, avendo questa chiarito come non sussistessero i presupposti per riconoscere l’attenuante invocata, in assenza di prova di condotte colpose ascrivibili alla vittima. Il motivo è stato pertanto giudicato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi per ritenerlo esente da colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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