Detenzione di stupefacente e superamento dei limiti tabellari (Cass. pen. Sez. VII n. 35144 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale del quantitativo rinvenuto, anche quando supera i limiti tabellari dell’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, non determina alcuna presunzione di destinazione della droga a un uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, secondo le circostanze oggettive e soggettive del fatto, se il dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione escludano la finalità meramente personale della detenzione. Il superamento del limite tabellare può tuttavia concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare il giudizio di destinazione allo spaccio. La destinazione della sostanza può desumersi da qualsiasi dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, sorregga un procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto, a fini di cessione a terzi, hashish per un quantitativo lordo di 97 grammi, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di prova del principio attivo e della quantificazione della sostanza.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la censura è riproduttiva di analoga doglianza mossa con l’atto d’appello, senza alcun adeguato confronto con le statuizioni rese dai giudici di merito sul punto.

Nel merito, la sentenza impugnata opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di legittimità in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. La valutazione sulla destinazione della droga, ogni volta che la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo, spetta al giudice di merito, che deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (Sez. IV n. 7191/2018, Sez. VI n. 44419/2008).

La Corte ribadisce che il solo dato ponderale — e l’eventuale superamento dei limiti tabellari — non determina alcuna presunzione di destinazione allo spaccio. Il giudice deve valutare globalmente se, accanto al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione escludano una finalità meramente personale (Sez. III n. 46610 del 09.10.2014).

Tuttavia, il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può legittimamente concorrere a fondare tale conclusione insieme ad altri elementi (Sez. VI n. 11025 del 06.03.2013, fattispecie in cui la Corte rigettò il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto illecita la detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina, anche in considerazione dell’accertata incapacità economica a costituire “scorte” per uso personale; Sez. VI n. 9723 del 17.01.2013). La destinazione della sostanza può desumersi da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico fondato su corrette massime di esperienza (Sez. III n. 24651 del 22.02.2023).

Nella specie la Corte di merito ha specificamente valutato che la sostanza, hashish per 97 grammi lordi, era idonea a ricavare n. 1124 dosi, quantitativo che non rende ipotizzabile un uso personale. Il ricorrente era stato inoltre visto scendere per recarsi con un involucro all’ingresso di una palazzina e, alla vista degli operanti, tentare di tornare all’auto e disfarsene. Privo di rilievo è stato ritenuto il mancato rinvenimento di denaro e degli strumenti tipici del dosaggio. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.06.2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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