Riparazione ingiusta detenzione: la colpa grave richiede l’accertamento del nesso eziologico (Cass. pen. Sez. IV n. 18443 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., deve sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà o vi abbiano concorso. Il giudice della riparazione è tenuto ad accertare il rapporto eziologico tra la condotta e il provvedimento restrittivo sulla base di dati di fatto certi, accertati o non negati, non potendo fondare il rigetto su elementi congetturali o su condotte escluse dalla sentenza di assoluzione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna aveva rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da un uomo, assolto con giudizio abbreviato perché il fatto non sussiste dall’accusa di cessione di sostanza stupefacente. La custodia cautelare, tra carcere e arresti domiciliari, era scaturita da un incontro ritenuto sospetto con un soggetto dedito allo spaccio, durante il quale l’istante gli aveva consegnato un grosso involucro.

La Corte territoriale aveva escluso il diritto all’indennizzo ritenendo la condotta dell’istante gravemente colposa, in considerazione delle modalità anomale dell’incontro. L’assolto aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al nesso causale tra la condotta e la misura restrittiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ribadito che la condotta gravemente colposa ostativa all’indennizzo deve essere valutata dal giudice della riparazione in base a elementi accertati o non negati, come affermato dalle Sezioni Unite n. 43 del 13/12/1995. Tale valutazione non può essere operata su dati congetturali, non definitivamente comprovati nella loro esistenza e nel loro rapporto eziologico con la privazione della libertà. Parimenti, non può attribuirsi rilievo decisivo a condotte escluse o non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il giudice della riparazione non aveva motivato adeguatamente il rigetto. Gli elementi considerati sospetti non erano, di per sé, sufficienti a esplicare le ragioni di una condotta gravemente colposa. La Corte territoriale non aveva indicato quale regola cautelare sarebbe stata violata, né aveva specificato quale condotta fosse idonea a dare causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà.

Quanto alla frequentazione di un soggetto coinvolto in traffici illeciti, la Corte ha precisato che essa può integrare la colpa grave solo se il giudice fornisca idonea motivazione circa la sua concausalità con il provvedimento restrittivo, come stabilito dalle pronunce richiamate. Nel caso di specie, non era stata accertata la conoscenza, da parte dell’istante, dell’attività di spaccio del suo interlocutore, né era stato esplicitato il rilievo causale di tale conoscenza.

Il ricorso è stato ritenuto fondato con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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