Pena sostitutiva dichiarata inammissibile senza verificare la procura speciale (Cass. pen. Sez. 2 n. 10454 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La questione della legittimazione della persona offesa a proporre querela per difetto di altruità della cosa non può essere sollevata per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione. Sul punto, la sentenza di primo grado acquisisce efficacia di giudicato e il ricorso è inammissibile. È invece fondato il motivo con cui si deduce che la corte di merito ha dichiarato inammissibile la richiesta di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. sul presupposto che il difensore fosse privo di procura speciale, senza verificare dagli atti l’effettiva esistenza di tale procura ritualmente depositata, come consentito dalla natura processuale della questione.
Il Fatto
L’imputato, per il tramite del proprio procuratore speciale, ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di danneggiamento pronunciata dal Tribunale di Marsala. La difesa deduce due motivi di impugnazione. Con il primo contesta la legittimazione della persona offesa a proporre querela, sostenendo che l’immobile danneggiato fosse in uso anche all’imputato e che pertanto mancherebbe l’elemento oggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta l’erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di applicazione di pene sostitutive, avanzata dal difensore in possesso di regolare procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. La doglianza relativa al difetto di legittimazione della persona offesa a proporre querela suppone la valutazione di elementi di fatto, quanto all’altruità della cosa, che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. La questione, non essendo stata devoluta al giudice di appello con specifico motivo d’impugnazione, non può essere proposta per la prima volta in cassazione. La Corte ribadisce che il ricorso per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice d’appello è inammissibile, poiché su tali punti la sentenza di primo grado ha acquisito efficacia di giudicato, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 2343 del 2019.
Il secondo motivo è invece fondato. La difesa dell’imputato aveva chiesto, sia con l’atto di appello sia con le conclusioni scritte, la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità. La Corte di appello aveva dichiarato l’inammissibilità dell’istanza ritenendo che il difensore agisse in difetto di procura speciale.
L’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, dimostra che il difensore era invece legittimato dall’apposita procura speciale rilasciata dall’imputato e depositata in primo grado in data 14/04/2023 nel corso dell’udienza di discussione. La Corte di merito non ha quindi correttamente valutato la sussistenza del potere rappresentativo del difensore.
La sentenza impugnata è conseguentemente annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà esaminare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva ritualmente avanzata dal procuratore speciale dell’imputato.
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Nota della Redazione
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