Inammissibili in appello le doglianze sulla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p (Cass. pen. Sez. 5 n. 4274 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedervi, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze riguardanti i motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. La rinunzia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità preclude la deducibilità di questioni sul riconoscimento della causa di non punibilità, mentre l’omessa motivazione è insindacabile per carenza d’interesse quando il concordato sulla pena sia stato integralmente accolto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 28 maggio 2025, aveva accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. intervenuto tra il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, e il Procuratore generale. L’accordo, che comportava la rinunzia a tutti i motivi d’appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, aveva determinato la rideterminazione della pena inflitta in primo grado per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 2, e 625 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di inosservanza della legge penale. In particolare, sosteneva che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente omesso di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. e che la motivazione sul punto fosse carente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché proposto contro un provvedimento non impugnabile per i motivi dedotti. Richiamando il principio consolidato nella materia, ha precisato che il sindacato di legittimità sulle sentenze di concordato in appello è limitato a tre profili: la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del Procuratore generale e l’eventuale contenuto difforme della pronuncia rispetto all’accordo stesso.
Nel caso in esame, la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. è stata ritenuta preclusa dalla scelta difensiva di rinunciare ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Tale rinunzia, unita all’intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, rende inammissibile la questione in sede di legittimità, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Quanto alla lamentata omessa motivazione, la Corte ha rilevato, in primo luogo, l’infondatezza del richiamo all’art. 426 cod. proc. pen., norma non pertinente perché relativa alla sentenza di non luogo a procedere. In secondo luogo, ha individuato una carenza d’interesse alla deduzione, considerato che la richiesta di concordato sulla pena, comprensiva delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante, era stata integralmente accolta dalla Corte territoriale. L’accoglimento integrale dell’accordo preclude di fatto ogni lamentela in merito alla quantificazione o al trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4000 alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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