Legittimo impedimento difensore per impegno professionale con impossibilità di sostituzione (Cass. pen. Sez. VII n. 26545 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, l’istanza di rinvio è ammissibile solo ove il difensore prospetti tempestivamente l’impedimento, indichi le ragioni che rendono essenziale la sua presenza nel diverso procedimento, rappresenti l’assenza di altro codifensore e alleghi l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., tanto nel processo cui intende partecipare quanto in quello di cui chiede il rinvio. Il giudice deve verificare il carattere non dilatorio della richiesta, valutando l’urgenza del procedimento concomitante e l’obbligo di diligenza del difensore, cui spetta dare preferenza alla posizione processuale maggiormente esposta a pregiudizio in caso di mancata trattazione. La carenza dell’indicazione sull’impossibilità di sostituzione rende il rigetto dell’istanza immune da vizi di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 03/12/2025, che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. Con l’atto di appello era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado, sul rilievo che il giudice aveva rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, presentata come tempestiva e fondata sulla concomitanza di un documentato impegno professionale in un processo con detenuti.
Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. e al Codice deontologico forense. La questione arriva davanti alla Corte perché il rigetto dell’istanza difensiva è stato confermato in appello, con motivazione che il ricorrente assume viziata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Ricostruisce in via generale i requisiti dell’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale: la tempestiva prospettazione dell’impedimento, l’indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza nel diverso procedimento, la rappresentazione dell’assenza di altro codifensore e l’allegazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., nel processo cui il difensore intende partecipare e in quello di cui chiede il rinvio.
Il giudice, aggiunge la Corte, deve verificare il carattere non dilatorio della richiesta, valutando l’urgenza del procedimento concomitante e tenendo conto dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore, che impone di dare preferenza alla posizione processuale maggiormente esposta a pregiudizio in caso di mancata trattazione. Sul punto richiama Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016 e Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015.
La Corte territoriale, con motivazione immune dalle censure, ha respinto il motivo evidenziando plurimi profili ostativi. Ha rilevato la carenza dell’indefettibile indicazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto, tanto nel procedimento cui il difensore intendeva partecipare quanto in quello a carico del ricorrente. Ha inoltre osservato che il procedimento addotto come concomitante impegno si risolveva in un mero rinvio per eventuali repliche.
La stessa Corte ha valorizzato il verbale dell’udienza del 31 marzo 2023, dal quale risultava che, nel corso della deposizione di un teste e appena dieci minuti dopo l’apertura del verbale, interveniva un legale qualificatosi come sostituto processuale del difensore di fiducia, presenziando per l’intera udienza dibattimentale. Ne ha dedotto che l’escussione del teste e la discussione si sono svolte regolarmente alla presenza di un difensore nominato ex art. 102 cod. proc. pen. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale motivazione, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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