Sentenza priva di pagina nulla non emendabile con correzione errore materiale (Cass. pen. Sez. VI n. 26580 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nullo per difetto assoluto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono, quando la parte mancante non sia idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione. Il vizio non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 130 cod. proc. pen., che presuppone l’insussistenza di vizi di nullità dell’atto processuale. Irrilevante è che il difensore abbia potuto impugnare la sentenza integrata, perché il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza e non dall’adozione dell’ordinanza correttiva. Ne deriva l’annullamento della sentenza e dell’ordinanza di correzione.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Dopo il deposito, il difensore dell’imputato segnalava alla cancelleria la mancanza della pagina sei del provvedimento. La Corte adottava quindi, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., un’ordinanza di correzione con cui inseriva la pagina mancante, contenente le ragioni del rigetto di uno dei principali motivi di appello, quello relativo alla mancata sostituzione della pena.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 546, comma 3, 547, 125 e 385 cod. proc. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto di difesa e del diritto di impugnazione, oltre al vizio di motivazione sul diniego della sostituzione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il punto di partenza è di fatto: al momento del deposito la motivazione, per la sua incompletezza materiale, non era idonea a rendere conto dell’iter logico-giuridico della decisione sul punto della sostituzione della pena, oggetto di specifico motivo di appello. Ne segue un difetto assoluto di motivazione.
Il collegio richiama il proprio orientamento consolidato: è nullo per difetto di motivazione il provvedimento privo di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di tale incompletezza, non sia idonea a rappresentare l’iter della decisione. Il vizio non è emendabile con la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen., perché quel rimedio presuppone l’insussistenza di vizi di nullità dell’atto processuale. Vengono citate in proposito Sez. VI n. 31392 del 2020, Sez. VI n. 28552 del 2009 e Sez. VI n. 27919 del 2008, nonché, da ultimo, Sez. VI n. 36885 del 2025.
La nullità è esclusa solo quando il contenuto dell’atto notificato presenti comunque gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa, secondo Sez. VI n. 9375 del 2021. Nel caso concreto mancava invece proprio la parte che spiegava il rigetto di un motivo di appello.
La Corte esclude poi che rilevi la circostanza che il difensore abbia potuto impugnare una sentenza “completa”. Il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza e non dall’adozione dell’ordinanza di correzione, con conseguente indebita erosione del termine per il tempo intercorso tra l’uno e l’altra. Sul punto è richiamata Sez. III n. 13366 del 2024, secondo cui l’ordinanza di correzione non riapre i termini di impugnazione della sentenza.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza impugnata e l’ordinanza di correzione del 23/01/2026 sono annullate, con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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