Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 13250 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede la coesistenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, valutate secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione della misura della diminuente per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra pena illegittima e non pena illegale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 giugno 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1° marzo 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione di legge per l’omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; un vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen.; un vizio di motivazione in relazione all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per essere stata ridotta solo di un terzo, anziché della metà, la pena applicata in sede di giudizio abbreviato per un reato contravvenzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, il Collegio osserva che la norma invocata richiede, quali condizioni applicative congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, da valutare secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Solo se coesistono entrambi gli indici il fatto può essere considerato di particolare tenuità ed escluso dalla punibilità, secondo il principio espresso da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265449-01.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato gli indici che escludono la riconducibilità del fatto all’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen.

La seconda doglianza è parimenti inammissibile: il motivo, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione della Corte territoriale, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello. La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che consiste nella critica argomentata avverso il provvedimento impugnato: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01). Il motivo che non si confronta con la motivazione impugnata si destina per ciò solo all’inammissibilità (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

Quanto al terzo motivo, la Corte applica il principio espresso da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01, secondo cui, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Ne consegue la preclusione, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., della relativa questione, non dedotta con i motivi di appello.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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