Improcedibilità per superamento dei termini nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 31023 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso sentenza non appellabile, il decorso del termine di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. determina la improcedibilità dell’azione penale, rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito dei motivi, purché non risultino manifestamente infondati. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per proporre impugnazione.

Il Fatto

Il Giudice di pace ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

Avverso la sentenza di condanna l’imputato ha proposto appello. Il Tribunale, rilevato che si trattava di pronuncia a pena pecuniaria, non appellabile, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. La difesa aveva dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, anche in ordine all’elemento soggettivo e all’assenza di giustificato motivo, e, in via subordinata, la riduzione della pena con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il secondo motivo di impugnazione non è inammissibile e che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen.

Quanto alla motivazione della sentenza impugnata, essa si limita ad affermare che il reato deve ritenersi compiutamente configurato sotto il profilo obiettivo e subiettivo, senza nulla aggiungere in ordine alla eventuale sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escluderne la configurabilità.

La non manifesta infondatezza del primo motivo impone dunque di dichiarare d’ufficio l’annullamento senza rinvio della sentenza, per la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale, maturata il 5 gennaio 2024.

La Corte richiama l’art. 2, comma 5, l. 27 settembre 2021, n. 134, applicabile ai procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, e il precedente Sez. VII n. 43883 del 19 novembre 2021. Il termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per proporre impugnazione.

Poiché il giudizio di legittimità avrebbe dovuto concludersi entro il 5 gennaio 2024 e gli atti sono pervenuti alla Corte solo l’11 marzo 2025, il termine risulta decorso. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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