Riconoscimento sentenze straniere: legittimazione riservata al Ministro (Cass. pen. Sez. VI n. 35305 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di riconoscimento delle sentenze penali straniere è riservata dalla legge esclusivamente al Ministro della giustizia, ai sensi dell’art. 730, comma 1, cod. proc. pen.; l’imputato è privo di legittimazione, né può surrogarla sollecitando una valutazione giurisdizionale incidentale irrituale. Il riconoscimento è inoltre precluso, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. f) e g), cod. proc. pen., quando il fatto sia già stato giudicato in Italia con sentenza irrevocabile o penda quivi procedimento. Il divieto di bis in idem internazionale non opera in assenza di un trattato o accordo internazionale che lo imponga, non essendo configurabile come principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 10, Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in Italia con sentenza del Tribunale di Genova confermata in appello, aveva chiesto alla Corte di appello di Roma il riconoscimento di due sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti in Marocco, per far valere il divieto di bis in idem rispetto ai fatti già giudicati in Italia.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta per difetto di legittimazione, per la preclusione dell’art. 733, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., per l’assenza di una norma convenzionale con il Marocco e perché la disciplina della continuazione non può formare oggetto del riconoscimento. Ha inoltre rilevato che, per evitare il cumulo delle pene, andava esperito l’incidente di esecuzione davanti al giudice di Genova. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Il difetto di legittimazione attiva è indiscusso e chiaramente rilevabile dal testo dell’art. 730, comma 1, cod. proc. pen., che riserva la richiesta esclusivamente al Ministro. La Corte richiama Sez. 4, n. 598 del 28/02/1997, Rasella, Rv. 207912, che ha già dichiarato manifestamente infondata l’analoga questione di legittimità costituzionale sull’art. 731 cod. proc. pen. Anche la difesa mostra di esserne consapevole, avendo affermato di voler solo sollecitare una valutazione incidentale, peraltro irrituale.
Corretta è la preclusione del riconoscimento per i reati per gli stessi fatti e verso la stessa persona, tanto se già giudicata in Italia con sentenza irrevocabile, quanto se ancora sottoposta a procedimento, ai sensi dell’art. 733, comma 1, lett. f-g), cod. proc. pen.
La censura sulla mancata verifica dell’identità dei fatti è inconferente, non avendo il tema avuto rilievo nella decisione impugnata. Manifestamente infondato è il motivo sull’omessa riqualificazione della richiesta come incidente di esecuzione: sono istituti diversi, e nessuno dei due rientra tra i mezzi d’impugnazione, con la conseguenza che non trova applicazione il principio di conservazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Sul punto la Corte richiama Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, Rv. 270840 e Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931. Il ricorrente ha già esperito, in separato giudizio, incidente di esecuzione, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Brescia e confermato in Cassazione. In tema di ne bis in idem internazionale, al di là del riconoscimento, è necessario un trattato o accordo internazionale che imponga il divieto: esso non è previsto nell’ordinamento né costituisce principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto ex art. 10, Cost. (Sez. 6, n. 4608 del 21/10/2025, che richiama Corte cost. n. 69 del 1976; Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, Rv. 282796; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269222).
Manifestamente infondata è infine la doglianza sulla mancata proposizione di una questione pregiudiziale alla CGUE: la Corte di appello non è giudice di ultima istanza e non viene in discussione l’interpretazione di alcuna disposizione dell’Unione europea, non avendo il tema dell’identità dei fatti avuto alcun rilievo. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamata Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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