Lieve entità nel reato di droga: valutazione complessiva e non atomistica (Cass. pen. Sez. VII n. 35106 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non può fondarsi sulla lettura atomistica di singoli indici, ma deve costituire l’approdo di una valutazione complessiva di mezzi, modalità, durata dell’azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento al grado di purezza. Il giudice deve vagliare tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. La qualificazione lieve risponde ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, contrapponendo una diversa ponderazione del compendio fattuale, non si confronti con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine alle cessioni commesse sino al 2 agosto 2017 e rideterminava la pena per i residui reati, unificati dalla continuazione ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, in anni quattro, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 17.900,00 di multa. Confermava nel resto l’affermazione di responsabilità per la detenzione di cocaina, eroina e marijuana e per plurime cessioni poste in essere in distinti segmenti temporali compresi tra giugno 2017 e marzo 2020.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Il ricorrente assumeva che la Corte territoriale avesse trascurato il numero circoscritto dei clienti, la durata non significativa dell’attività, la mancanza di collaboratori e di strumenti di confezionamento, la condizione di assuntore e l’esistenza di talune cessioni gratuite, valorizzando invece in modo illogico il possesso di un telefono, l’uso dell’autovettura e la varietà delle sostanze trattate.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura, pur formalmente articolata anche sotto il profilo della violazione di legge, sollecita una nuova lettura del compendio fattuale e una diversa ponderazione degli indici già esaminati dai giudici di merito. Essa non si confronta con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, che ha escluso la lieve entità attraverso una valutazione complessiva delle modalità dell’azione, della durata dei rapporti di cessione, della pluralità dei cessionari, della qualità e quantità delle sostanze e delle cautele adoperate.

La Corte richiama l’indirizzo per cui il riconoscimento della fattispecie richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 01).

È necessario, cioè, che la qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso si rifletta nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha offerto una motivazione pienamente adeguata. Ha valorizzato, senza manifeste fratture logiche, la detenzione di più sostanze — cocaina, eroina e marijuana — con principio attivo pari, rispettivamente, a 3.553 mg, 2.476 mg e 453 mg, nonché la disponibilità di sostanze eterogenee, comprensive di droghe cosiddette pesanti e leggere. Ha inoltre evidenziato la reiterazione delle cessioni, la presenza di più acquirenti, la stabilità dei rapporti, il ricorso a contatti telefonici, il frequente mutamento delle utenze, la variabilità dei luoghi di incontro e l’uso dell’autovettura.

La Corte territoriale ha ritenuto recessivo il dato della misura delle singole cessioni, perché inserito in un contesto non episodico, con clientela fidelizzata e modalità operative idonee a denotare non la mera occasionalità del fatto, ma un’attività dotata di continuità, accortezza e capacità di soddisfare richieste diversificate. Le deduzioni difensive sono state esaminate e superate mediante una motivazione non apparente né contraddittoria. Il ricorso, in definitiva, contrappone alla ricostruzione della Corte di appello una diversa lettura del fatto, atomistica e selettiva, senza indicare un vizio di manifesta illogicità immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato. Ne discende l’inammissibilità, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ponderazione degli elementi probatori, quando la motivazione sia esistente, coerente e non manifestamente illogica. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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